Art. 515 c.p.c. — Cose mobili relativamente impignorabili

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[1]Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il pretore, su istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

[2]Le stesse disposizioni il pretore puo' dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998

CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 312/2008

    Questione inammissibile
    30 luglio 2008

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non estende il limite di un quinto (quando il presumibile valore degli altri beni non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito) alla pignorabilità di strumenti, oggetti e libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore anche alle associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalità di rilevanza costituzionale, allorché tali beni siano indispensabili per la esistenza e sopravvivenza delle associazioni medesime. Il giudice a quo omette di effettuare la necessaria e preliminare disamina delle condizioni poste dalla censurata disposizione, limitandosi ad affermare che esse sono pacificamente verificate in relazione alla natura giuridica del soggetto debitore. Inoltre, il giudice a quo motiva la non manifesta infondatezza in modo insufficiente e tale da porre sullo stesso piano l'esercizio dei diritti fondamentali e la stessa libertà di associarsi e di riunirsi, come se in qualsiasi associazione fosse rinvenibile - e necessariamente tutelabile - una situazione giuridica di rilevanza costituzionale.

    Art. 515 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 18 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art515 · fonte del testo

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