All'articolo 515 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro".

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-24;52~art4 · fonte del testo

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