Codice di procedura civile

Art. 499 c.p.c. — Intervento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]((Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno)). 113a

[2]Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

[3]((Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione)). 113a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica dei commi 1 e 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Testo in vigore dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 499 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5276/2026

    9 marzo 2026

    In tema di esecuzione forzata, l'opposizione con la quale il creditore intervenuto deduce l'invalidità dell'atto di pignoramento va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore (procedente o intervenuto) di procedere ad esecuzione forzata, può essere proposta solo dal debitore esecutato.

    Art. 499 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8888/2025

    3 aprile 2025

    In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.

    Art. 499 c.p.c. · Art. 510 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 202/2011

    Questione inammissibile
    6 luglio 2011

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. - sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori - va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'atto di costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli. In senso conforme v., di recente, le sentenze n. 288 e n. 303 del 2010.

    Art. 499 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. 15 parole tolte, 140 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nell'esecuzione gli altri creditori, ancorche' non privilegiatiaggiunto: Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.

… l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzioneaggiunto: .

aggiunto: Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica dei commi 1 e 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art499 · fonte del testo

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