Art. 490 c.p.c. — Pubblicità degli avvisi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

[1]Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

[2]In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

[3]((Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2003

EsecuzioneVersione 0.1

Istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati

Istanza del creditore pignorante o intervenuto per la vendita o l’assegnazione dei beni mobili pignorati presso il debitore, per la vendita dell’immobile pignorato con la documentazione dell’art. 567, l’esperto, il custode e la delega, oppure per l’assegnazione dell’immobile se la vendita non ha luogo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2002. 6 parole tolte, 39 parole aggiunte.

Il giudice tolto: puo' anche disporre aggiunto: dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o piu' volte tolto: in determinati giornali aggiunto: sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commercialeaggiunto: . La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art490 · fonte del testo

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