Art. 430 c.p.c. — Deposito della sentenza

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[1]Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente deve farne denuncia, anche a mezzo di lettera raccomandata, all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene.

[2]L'associazione, ricevuta la denuncia, insieme con l'associazione della categoria alla quale appartiene l'altra parte, interpone i suoi uffici per la conciliazione.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 430 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18663/2025

    8 luglio 2025

    Nel rito del lavoro, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., il potere di proporre impugnazione sorge con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, mentre laddove non sia possibile completare la sentenza con la motivazione, il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale impedimento, senza che occorra la comunicazione del mancato deposito della motivazione, restando salva, in caso di notifica ad opera della parte ex art. 326 c.p.c., la decorrenza del termine breve.

    Art. 430 c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 429 c.p.c. · Art. 433 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 274 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 129/1991

    Parametro
    26 marzo 1991

    Questione già dichiarata inammissibile in quanto richiedente una sentenza modificativa del sistema normativo eccedente i poteri della Corte costituzionale. - S. n. 584/1990.

    Art. 327 c.p.c. · Art. 430 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 584/1990

    Parametro
    28 dicembre 1990

    La decorrenza del termine annuale previsto per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della stessa, è perfettamente coerente con il sistema delle impugnazioni, rappresentando un corollario del principio del processo civile secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, si forma la cosa giudicata indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte: lo spostamento del 'dies a quò alla data di comunicazione della sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata d'ufficio (art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.). Il che non potrebbe evitarsi se non attraverso una modificazione del sistema normativo (quanto meno del secondo comma dello stesso art. 327 e dell'art. 292, ult. comma, cod. proc. civ.) di tale portata da esulare dai poteri della Corte. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost.). - Per la manifesta infondatezza della questione: Cassazione, nn. 3501/1979, 5819/1984, 9906/1988, 3906/1989 (richiamate nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato).

    Art. 327 c.p.c. · Art. 430 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art430 · fonte del testo

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