Alla posizione dell'imprenditore come capo dell'impresa, si ricollega la sua responsabilità di fronte allo Stato per l'osservanza dei principi dell'ordinamento corporativo e degli obblighi che ne derivano, ai fini degli interessi superiori della Nazione (art. 2088). È questo uno dei principi fondamentali della Carta del lavoro, che tutela l'iniziativa privata e l'impresa come strumenti produttivi a servizio dell'interesse superiore della Nazione. Il principio della responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato era però enunciato dalla Carta del lavoro senza sanzione; le sole sanzioni finora in atto erano quelle d'ordine penale e amministrativo previste dal codice penale e da talune leggi speciali, e quelle d'ordine sindacale. Ho ritenuto che il nuovo codice non potesse lasciare aperta questa lacuna. Vero è che l'ipotesi più grave del proprietario, che abbandona la conservazione o la coltivazione di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, è già considerata nel libro della proprietà (art. 838), che prevede per tale ipotesi la sanzione dell'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa. Ma questa norma non esaurisce il problema, sia perchè non considera la violazione degli obblighi corporativi da parte dell'imprenditore non proprietario dei beni con cui esercita l'impresa; sia perchè, all'infuori dell'abbandono della conservazione e della coltivazione di determinati beni, vi possono essere altre ipotesi di inosservanza degli obblighi corporativi da parte dell'imprenditore, idonee a pregiudicare gravemente l'economia nazionale. Nel presente libro sono precisamente considerati i casi che non cadono sotto il precetto dell'art. 838; l'ipotesi cioè che l'imprenditore, in tale sua qualità, non osservi in qualunque modo gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale (art. 2089). L'accertamento di questa ipotesi, sempre complessa e delicata, doveva essere circondato da ogni garanzia. In questo senso il codice demanda il potere di denuncia e il compimento dei primi atti istruttori esclusivamente agli organi corporativi; il potere di promuovere l'azione esclusivamente al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio (art. 2089); il potere di accertamento e di applicazione delle sanzioni alla magistratura del lavoro (art. 2091), secondo una particolare procedura in camera di consiglio, con le opportune garanzie di difesa per l'imprenditore e con la facoltà da parte della magistratura del lavoro di sentire, prima di decidere, l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore (art. 2090).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 840