Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 420

e 426 del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della

legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 dicembre 1973 dal pretore di Campobasso

nella causa di lavoro vertente tra Bernardo Raffaele e Casotti Alfonso,

iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1973 dal giudice del lavoro del

tribunale di Lucera nella causa vertente tra Valente Luciano e Lombardi

Michele Ciro, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5

giugno 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 20 dicembre 1973, il pretore di Campobasso -

ritenuto, in premessa, che nell'ipotesi (nella specie ricorrente) di

giudizio promosso anteriormente alla entrata in vigore della legge sul

nuovo rito del lavoro n. 533 del 1973 fosse, per analogia, applicabile

la disposizione (sul passaggio dal rito ordinario al rito speciale) di

cui all'art. 426 cod. proc. civ. modificato dall'art. 1 della legge

1973 citata - ha denunciato la norma predetta per la parte in cui non

prevede che sia comunicata anche al contumace l'ordinanza, con cui il

pretore "fissa l'udienza di cui all'art. 420 ed il termine perentorio

entro il quale le parti dovranno provvedere alla eventuale integrazione

degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in

cancelleria".

Nella parte indicata, la norma è sembrata, infatti, al giudice a

quo, in contrasto con il principio costituzionale dell'eguaglianza ed,

inoltre, col precetto che garantisce il diritto di difesa, in danno del

contumace, al quale - per l'omessa comunicazione dell'ordinanza

predetta - resterebbe impedito di conoscere "tutto il prosieguo di una

attività processuale nel corso della quale, in base alle nuove

disposizioni, un minimo difetto di zelo potrebbe comportare conseguenze

irrimediabili e, soprattutto, di integrare i propri atti con il

deposito di memorie e documenti".

2. - Sempre con riguardo ad un processo pendente al momento

dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, con altra

ordinanza in data 21 dicembre 1973, il giudice del lavoro presso il

tribunale di Lucera - movendo anch'egli dal presupposto che il

passaggio al nuovo rito avvenga con la fissazione di una nuova udienza

destinata al compimento delle attività di cui all'art. 420 e (tra

queste) in particolare dell'interrogatorio libero delle parti - rileva

che manca la previsione della comunicazione al contumace del

provvedimento di fissazione della detta udienza e solleva questione di

legittimità dell'art. 420 legge 1973 citata, in relazione all'art. 292

cod. proc. civ., per la disparità di trattamento usata, nel caso

specifico, nei confronti del contumace rispetto alla parte pure

contumace cui sia stato deferito interrogatorio formale.

3. - In entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del

Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura dello Stato che ha

concluso nel senso della non fondatezza delle sollevate questioni. Considerato in diritto :

1. - Per la identità delle premesse poste a base delle questioni

sollevate con le ordinanze del pretore di Campobasso e del giudice del

lavoro presso il tribunale di Lucera, i relativi giudizi si riuniscono

per la decisione con unica sentenza.

2. - Come in narrativa detto, il pretore di Campobasso - dovendo,

ex art. 20 (disposizioni transitorie) della legge 1973, n. 533,

applicare le nuove norme sul rito del lavoro ad un processo già

pendente (nel quale era stata, precedentemente, dichiarata la

contumacia del convenuto) - ha ritenuto prescritta, in analogia a

quanto disposto dall'art. 426 per l'ipotesi di passaggio dal rito

ordinario al rito speciale, la fissazione, con ordinanza, dell'udienza

di cui all'art. 420 della stessa legge e del termine perentorio per la

eventuale integrazione degli atti introduttivi.

E - rilevato che la norma (art. 426) analogicamente applicabile non

contempla, nei riguardi della parte non costituita, la comunicazione

della ordinanza (la quale, d'altra parte, neppure rientra, per il suo

contenuto, tra quelle di cui l'art. 292 cod. proc. civ. impone la

notifica) - ha denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, l'art. 426 menzionato "per la parte, appunto, in cui non

prevede che l'ordinanza con la quale il pretore fissa l'udienza di cui

all'art. 420 debba essere comunicata anche alla parte contumace".

Sebbene il dispositivo del provvedimento di rimessione sia

formulato con riguardo al solo art. 426, risulta, pertanto, chiaro che

la denunzia di incostituzionalità investe, in realtà, il combinato

disposto degli articoli 20 della legge n. 533 del 1973 e 426 cod. proc.

civ., come modificato dall'art. 1 della citata legge, in relazione

all'art. 292 del codice di procedura civile.

3. - La questione così prospettata risulta fondata.

L'art. 426 (nella specie, ritenuto analogicamente applicabile)

impone alle parti di provvedere, entro il termine perentorio fissato

nell'ordinanza, alla (eventuale) "integrazione degli atti introduttivi,

mediante deposito di memoria e documenti in cancelleria".

Il che importa che - in difetto di tale integrazione - esse

incorreranno nelle preclusioni (per l'attore e per il convenuto

rispettivamente) discendenti dagli artt. 414 e 416 legge predetta (v.

sent. n. 13 del 1977). Ora è noto che - nel quadro del diritto di

difesa e con riferimento ad ipotesi in cui un termine sia stabilito per

il compimento di atti la cui omissione importi un pregiudizio per

situazione soggettiva giuridicamente tutelata - questa Corte ha già

avuto occasione di affermare che la garanzia di cui all'art. 24 della

Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento iniziale

di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne

all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza (cfr. sentenza

1974, n. 255; 1971, n. 159).

Proprio tale principio risulta, nella specie, violato; in quanto,

appunto, la parte contumace non riceve comunicazione dell'ordinanza che

fissa il termine perentorio per l'integrazione degli atti e non è

quindi posta in grado di conoscere il dies a quo di decorrenza del

termine stesso.

Non vale in contrario rilevare che il contumace, essendo stato

messo al corrente della proposizione dell'azione con la notificazione

dell'atto introduttivo, potrebbe, una volta entrata in vigore la legge

533, seguire le vicende ulteriori del processo per assicurarsi la

tempestiva conoscenza del (previsto) provvedimento di passaggio al

nuovo rito.

Tale rilievo presuppone infatti l'uso di una diligenza superiore a

quella normale. E questa Corte ha escluso che possa reputarsi legittimo

un criterio per il quale il decorso di un termine sia ricollegato ad un

evento la cui conoscibilità, può ottenersi con l'impiego di una

diligenza più che normale (v. sentenza 1970, n. 34).

4. - In dipendenza della dichiarazione di illegittimità di cui

sopra - dalla quale discende la obbligatorietà della comunicazione al

contumace dell'ordinanza che, in relazione a cause pendenti al momento

dell'entrata in vigore della legge 1973 citata, fissi i termini per la

(eventuale) integrazione degli atti introduttivi e la udienza di cui

all'art. 420 cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 1 della legge

medesima - risulta non fondata l'ulteriore questione di legittimità

del detto art. 420, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con la cennata ordinanza del giudice del lavoro di

Lucera, sul contrario presupposto dell'inesistenza dell'obbligo di

comunicazione predetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'art.

1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e

dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui - con riguardo

alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge - non

è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza

che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per

l'integrazione degli atti;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 420 del codice di procedura civile, come modificato dall'art.

1 della legge 1973 citata, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata del giudice del

lavoro del tribunale di Lucera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari