Art. 417 c.p.c. — Costituzione e difesa personali delle parti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1973 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila.

[2]La parte che sta' in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

[3]Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale.

[4]Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

[5]Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1973 al 21 marzo 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 76 parole tolte, 111 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il presidente della magistratura del lavoro, entro ventiquattro ore dalla presentazione del fascicolo, fissa con decreto scritto in calce al ricorso l'udienza di comparizione delle parti e il termine entro il quale la parte convenuta si deve costituire in cancelleria. Con lo stesso decreto nomina, quando occorre, il curatore specialeaggiunto: In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila.

aggiunto: La parte che sta' in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo tolto: 411 secondo comma aggiunto: 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

tolto: In caso di domanda proposta a norma dell'articolo 415 secondo comma,aggiunto: Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale.

aggiunto: Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza tolto: e' steso in calce al processo verbale redatto a norma dell'articolo stesso aggiunto: devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

aggiunto: Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art417 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari