Art. 417 c.p.c. — Costituzione e difesa personali delle parti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

[1]Il presidente della magistratura del lavoro, entro ventiquattro ore dalla presentazione del fascicolo, fissa con decreto scritto in calce al ricorso l'udienza di comparizione delle parti e il termine entro il quale la parte convenuta si deve costituire in cancelleria. Con lo stesso decreto nomina, quando occorre, il curatore speciale di cui all'articolo 411 secondo comma.

[2]In caso di domanda proposta a norma dell'articolo 415 secondo comma, il decreto di fissazione dell'udienza e' steso in calce al processo verbale redatto a norma dell'articolo stesso.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art417 · fonte del testo

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