Art. 402 c.p.c. — Decisione
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[1]((Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'attore alla perdita del deposito.
[2]Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice ordina la restituzione del deposito, decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di cio' che siasi conseguito con la sentenza revocata.
[3]Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 17 novembre 1977
