Codice di procedura civile

Art. 402 c.p.c. — Decisione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 17 novembre 1977. Leggi il testo vigente →

[1]((Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'attore alla perdita del deposito.

[2]Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice ordina la restituzione del deposito, decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di cio' che siasi conseguito con la sentenza revocata.

[3]Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 17 novembre 1977

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 402 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1515/2026

    23 gennaio 2026

    La sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero formuli in sede di gravame, per evidenti ragioni di economia processuale e analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2, e 402, comma 1, c.p.c., un'apposita domanda in tal senso. (Nella specie, la S.C., ha rilevato che il ricorrente aveva formulato, nell'ambito di un precedente giudizio avente ad oggetto il merito della controversia, uno specifico motivo di impugnazione sulla questione delle spese versate in esecuzione della sentenza di primo grado e non rimborsate, sicché la promozione di un autonomo giudizio costituiva un inutile dispendio di attività processuale, sanzionato con la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.).

    Art. 402 c.p.c. · Art. 96 c.p.c. · Art. 316 c.p.c. · Art. 474 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951. 1 parola tolta.

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza tolto: parziale, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art402 · fonte del testo

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