Art. 4 c.p.c. — Giurisdizione rispetto allo straniero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 settembre 1995. Leggi il testo vigente →

Lo straniero puo' essere convenuto davanti ai giudici del Regno:

  • 1)se quivi e' residente o domiciliato anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell' articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
  • 2)se la domanda riguarda beni esistenti nel Regno o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nel Regno, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;
  • 3)se la domanda e' connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nel Regno o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo' conoscere;
  • 4)se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo' conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 settembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art4 · fonte del testo

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