Art. 2 c.p.c. — Inderogabilità convenzionale della giurisdizione
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 1 settembre 1995
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 1 settembre 1995
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 2 cod. proc. civ., ammettendo deroghe convenzionali alla giurisdizione italiana anche per le controversie relative a rapporti di lavoro svolgentisi in Italia tra stranieri (o tra straniero e cittadino non residente ne' domiciliato in Italia), non implica necessariamente che il giudice straniero risolva la controversia secondo la legge del proprio Paese, ne' che dall'applicazione di questa scaturisca una decisione contraria all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi. Pertanto, la questione di costituzionalità prospettata in relazione a tali mere evenienze difetta di rilevanza attuale, e va dichiarata inammissibile. (Questione concernente l'art. 2 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 2 c.p.c. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 37 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 settembre 1995. 51 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La giurisdizione italiana non puo' essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, ne' di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne' domiciliato nel Regno e la deroga risulti da atto scritto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art2 · fonte del testo
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