Art. 3 c.p.c. — Pendenza di lite davanti a giudice straniero
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 1 settembre 1995
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 1 settembre 1995
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 settembre 1995. 22 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La giurisdizione italiana non e' esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art3 · fonte del testo
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