Art. 311 c.p.c. — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

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((Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili)).

Testo in vigore dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 153/2002

    Questione inammissibile
    3 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni, rispettivamente, impongono l'applicazione delle norme concernenti il procedimento davanti al tribunale anche per le cause di valore inferiore al milione (per le quali è prevista la facoltà della difesa tecnica), assoggettano, in caso di pronuncia secondo equità, all'osservanza delle stesse regole procedurali dei giudizi in cui la difesa tecnica è obbligatoria anche quelli in cui essa è facoltativa e prevedono infine l'onere del processo verbale senza adeguate garanzie formali. Infatti dalla situazione processuale descritta nell'ordinanza di rimessione si evince che il giudice 'a quò non è chiamato a fare applicazione di nessuna delle norme impugnate (l'attore, pur avendo originariamente introdotto il giudizio personalmente, ha poi scelto di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore), sicché ogni questione relativa all'effettività del diritto di difesa assume una valenza meramente astratta; e, d'altra parte, il tenore complessivo del provvedimento di rimessione (che lamenta la carenza di un sistema idoneo ad indirizzare il cittadino affinché possa adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa personale) appare piuttosto rivolto a sottoporre questioni di politica legislativa che non a sollecitare un provvedimento di legittimità costituzionale.

    Art. 311 c.p.c. · Art. 320 c.p.c. · Art. 113 c.p.c. · Art. 316 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 282/1998

    Questione inammissibile
    17 luglio 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 319, primo comma, 318, primo comma, 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

    Art. 319 c.p.c. · Art. 318 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 638 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 230/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che il legislatore ha tratteggiato le linee generali del procedimento dinanzi al giudice di pace nelle disposizioni di cui agli artt. 316-322 cod. proc. civ., dalle quali emerge la volontà di attuare un processo diverso da quelli che si svolgono davanti al tribunale e al pretore - è palesemente erroneo il presupposto da cui deriva il dubbio di legittimità costituzionale della norma censurata prospettato dal giudice 'a quò, <<che afferma l'estensione automatica>> delle disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale, solo se esse siano compatibili con la struttura monocratica del giudice di pace, dato che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la struttura monocratica o collegiale dell'organo giudicante non può costituire elemento di discrimine circa l'applicabilità delle norme del procedimento innanzi al tribunale; invero, per effetto sia dell'attribuzione al giudice istruttore in funzione di giudice unico di tutti i poteri del collegio 'ex' art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sia della successiva istituzione del giudice unico di primo grado, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, tale distinzione, al di fuori di ipotesi specifiche e tassative, non esiste più nell'ordinamento. - Cfr. S. nn. 154/1997 e 150/1993. red.: G. Leo

    Art. 311 c.p.c. · Art. 22 Istituzione del giudice di pace · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 3 gennaio 1994. 5 parole tolte, 7 parole aggiunte.

Il procedimento davanti tolto: ai pretori e ai conciliatori aggiunto: al pretore e al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art311 · fonte del testo

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