Corte costituzionale

Ordinanza n. 407/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto

comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge

26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo

civile), promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal

giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra De Luca

Vincenzo e la ditta Turbo Car, iscritta al n. 169 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Lecce, con ordinanza emessa il

28 dicembre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 168-bis quarto comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui non prevede che il cancelliere comunichi alle parti la

data della prima udienza di comparizione, quando questa sia diversa

dalla data indicata nell'atto di citazione;

che il giudice a quo osserva come l'originaria formulazione

della indicata norma prevedesse, a carico del cancelliere, l'obbligo

di comunicare alle parti la nuova data di comparizione, mentre tale

adempimento è stato eliminato dall'art. 12 della legge 26 novembre

1990, n. 353;

che, pertanto, nel sistema attuale, allorché la data

dell'udienza di comparizione sia diversa da quella indicata nell'atto

di citazione, la parte non è posta in condizione di comparire e di

esercitare il proprio diritto di difesa;

che, ad avviso del rimettente, la norma in esame si porrebbe

in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non

garantisce l'esercizio del diritto di difesa;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata.

Considerato che il rimettente lamenta la illegittimità

costituzionale del quarto comma dell'art. 168-bis cod. proc. civ., il

quale disciplina il rinvio dell'udienza di comparizione nell'ipotesi

in cui il giudice designato non tenga udienza nel giorno fissato per

la comparizione delle parti;

che tale norma trova applicazione nel procedimento davanti al

tribunale, non già in quello dinanzi al giudice di pace, per il

quale è dettata una espressa disposizione di contenuto analogo a

quella impugnata;

che infatti l'art. 318, terzo comma, cod. proc. civ. regola

l'ipotesi in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice

di pace non tiene udienza, prevedendo il rinvio d'ufficio della

comparizione all'udienza immediatamente successiva, senza oneri di

comunicazione alle parti;

che il rimettente ha quindi erroneamente sollevato la

questione con riferimento ad una norma inapplicabile nel giudizio a

quo ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ;

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente

inammissibile, per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 168-bis quarto comma, del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, dal giudice di pace di Lecce con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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