Art. 255 c.p.c. — Mancata comparizione dei testimoni

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[1]Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a lire cento e non superiore a lire duemila, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione. 2

[2]Se il testimone si trova nell'impossibilita' di presentarsi o ne e' esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il pretore del luogo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

2

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

Testo in vigore dal 29 maggio 1948 al 21 marzo 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 500/2002

    Questione infondata
    28 novembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede per il testimone non comparso senza un giustificato motivo la condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila. Infatti, a) la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislatore; b) il sistema processuale civile e quello penale sono fra loro autonomi e non sono comparabili; c) l'esiguità della sanzione pecuniaria non è suscettibile di arrecare un ritardo al processo e dunque di ledere il principio della ragionevole durata del processo. - Analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con la citata ordinanza n. 30/2000. - Sulla non comparabilità del sistema processuale civile e quello penale ai fini della violazione del principio di eguaglianza, v. citata sentenza n. 78/2002.

    Art. 255 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 133 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 30/2000

    Questione infondata
    4 febbraio 2000

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 255, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, prevedendo la condanna del testimone intimato e non comparso ad una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila, comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la disciplina prevista dal codice di rito civile rispetto a quella del codice di rito penale per i testi citati e non comparsi. Infatti - a prescindere dalla non pertinenza al caso di specie del parametro dell'art. 97 Cost., risultando l'esercizio della funzione giurisdizionale estraneo alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione -, alla stregua di quanto più volte affermato dalla Corte, vi è piena autonomia del sistema processuale civile rispetto a quello penale e, pertanto, essi non sono comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 326/1997 e 53/1998 e O. n. 429/1998. - Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla determinazione della misura delle sanzioni, v. O. nn. 44/1995 e 388/1997, 'ex multis'.

    Art. 255 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il tolto: giudice istruttore aggiunto: pretore del luogo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

    Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art255 · fonte del testo

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