[1]L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno ((sette giorni)) prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.27

[2]Con l'autorizzazione del giudice il termine puo' essere ridotto nei casi d'urgenza.

[3]((L'intimazione a cura del difensore contiene:

  • 1)l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche' gli estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa la prova testimoniale;
  • 2)il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
  • 3)il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
  • 4)l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potra' essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro)).27
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

27

La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che la presente modifica entra in vigore il 1 marzo 2006.

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 2006. 1 parola tolta, 94 parole aggiunte in 7 capoversi.

L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno tolto: tre aggiunto: sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.

Con l'autorizzazione del giudice il termine puo' essere ridotto nei casi d'urgenzaaggiunto: .

aggiunto: L'intimazione a cura del difensore contiene:

aggiunto: 1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche' gli estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa la prova testimoniale;

aggiunto: 2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

aggiunto: 3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

aggiunto: 4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potra' essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che la presente modifica entra in vigore il 1 marzo 2006.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art103 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari