Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., in relazione all'art. 200 cod. proc. pen., e dell'art. 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., in quanto - premesso che, con riguardo alle professioni forensi, la complessiva disciplina del segreto e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre in giudizio su quanto conosciuto in ragione dell'esercizio professionale non è diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione, ma è invece destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa - la protezione del segreto, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, e, dunque, non può che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora. Peraltro, tale interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con le finalità che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre, corrisponde ai criteri di bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense. - Sul principio, più volte enunciato dalla Corte, secondo il quale deve essere preferita l'interpretazione compatibile con la Costituzione, v., da ultimo, S. n. 421/1996. red.: G. Leo
Art. 249 c.p.c. · Art. 200 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.