Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice

di procedura civile, in relazione all'art. 200 del codice di

procedura penale, e dell'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n.

1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore),

convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,

promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal giudice

istruttore presso il tribunale di Udine nel procedimento civile

vertente tra Gemma Bettin e "Tutto per il parrucchiere" di Galdino

Cian da Rosso, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 nel corso di un

processo civile nel quale una testimone intendeva astenersi dal

deporre, avendo concorso a prestare assistenza ad una delle parti in

giudizio quale praticante procuratrice legale presso lo studio del

professionista che ne aveva la rappresentanza e difesa, il giudice

istruttore presso il Tribunale di Udine, che doveva procedere alla

audizione della testimone, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale delle norme processuali e

dell'ordinamento professionale che non comprendono i praticanti

procuratori tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su

quanto conosciuto per ragione del loro ufficio.

Il giudice istruttore sottopone a verifica di legittimità

costituzionale:

a) l'art. 249 del codice di procedura civile, in relazione

all'art. 200 del nuovo codice di procedura penale (intendendo

sostituita quest'ultima disposizione, che riguarda il segreto

professionale nell'ambito della disciplina della testimonianza, al

corrispondente art. 351 del codice di procedura penale precedente),

nella parte in cui non prevede la facoltà di astenersi dal

testimoniare per i praticanti procuratori legali che abbiano

assistito a colloqui tra il cliente e l'avvocato o procuratore legale

presso il cui studio svolgono l'attività di praticantato;

b) l'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento

delle professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui,

stabilendo che gli avvocati ed i procuratori non possono essere

obbligati a deporre, nei giudizi di qualunque specie, su ciò che sia

stato loro confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione

del proprio ufficio, non comprende anche i praticanti procuratori

legali che abbiano assistito ai colloqui tra il cliente e l'avvocato

o procuratore legale presso il cui studio svolgono l'attività di

praticantato.

2. - Il giudice rimettente ritiene che la facoltà di astenersi dal

testimoniare, prevista per chi esercita determinate professioni, tra

le quali quelle di avvocato o procuratore legale, sia diretta a

garantire il rapporto fiduciario tra cliente e professionista,

impedendo, per assicurare il segreto professionale, che il

professionista sia obbligato a deporre su fatti e circostanze

conosciute a seguito di rivelazioni o confidenze ricevute

nell'esercizio del proprio ministero.

L'esenzione dall'obbligo di testimoniare sarebbe fondata non tanto

sulla qualità della persona che ne gode, quanto piuttosto

sull'oggettiva circostanza di avere ricevuto, nell'esercizio della

professione, la cognizione di determinati fatti, che ricadrebbero nel

segreto professionale, la cui violazione costituisce reato (art. 622

cod. pen.).

Il giudice rimettente considera il segreto degli avvocati e

procuratori collocato nel quadro del diritto di difesa, garantito

dall'art. 24 della Costituzione, che si esplica non solo nel

processo, ma anche prima e fuori di esso, come attività diretta a

conoscere la propria posizione giuridica in preparazione del

processo. L'esercizio di questo diritto implicherebbe un completo

affidamento al professionista, il quale si immedesima nella posizione

del cliente, sicché stabilire la coercibilità della deposizione di

quest'ultimo equivarrebbe ad imporre la confessione per interposta

persona. La tutela processuale del segreto troverebbe, dunque,

fondamento nella funzione oggettiva della difesa e dovrebbe essere

riconosciuta quando vi siano funzioni omogenee, sia pure svolte a

livelli diversi; di conseguenza sarebbe irragionevole stabilire

questa tutela per gli avvocati ed i procuratori nell'esercizio della

professione ed escluderla per i praticanti, i quali svolgono il

necessario periodo di apprendistato.

Il giudice rimettente ritiene di non poter dare alle disposizioni

denunciate una interpretazione estensiva e di non poter ricorrere

all'analogia per riconoscere ai praticanti procuratori la facoltà di

astenersi dal deporre, giacché l'astensione prevista per i soli

avvocati e procuratori costituirebbe un'eccezione, da interpretare

rigorosamente, alla regola generale dell'obbligo di testimoniare. Lo

stesso giudice ritiene, tuttavia, irragionevole obbligare i

praticanti procuratori a deporre su fatti conosciuti in ragione di

un'attività che essi devono svolgere per ottemperare alla pratica

professionale, quale risulta disciplinata da recenti disposizioni

(legge 24 luglio 1985, n. 406; legge 27 giugno 1988, n. 242; legge 20

aprile 1989, n. 142; d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101), che impongono al

praticante procuratore legale di affiancare il professionista nella

sua attività, non solo assistendo alle udienze, ma partecipando alla

predisposizione degli atti ed ascoltando i colloqui tra il legale ed

il cliente. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe la

disciplina della facoltà di astensione dei testimoni nel processo,

che, a tutela del segreto professionale, consente agli avvocati e

procuratori legali di astenersi dal deporre, ma non prevederebbe la

medesima facoltà per i praticanti procuratori legali.

Il giudice istruttore presso il tribunale di Udine, competente per

la assunzione della testimonianza, ritiene che possano essere in

contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della

Costituzione) e con la garanzia del diritto di difesa (art. 24,

primo comma, della Costituzione):

a) l'art. 249 cod. proc. civ., che, richiamando le disposizioni

del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione

dei testimoni (art. 351, ora sostituito dall'art. 200 del nuovo

codice di procedura penale), stabilisce che non possono essere

obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del

proprio ministero, ufficio o professione, tra gli altri, gli avvocati

ed i procuratori legali (secondo la dizione anteriore alla legge 24

febbraio 1997, n. 27, che ha unificato le due categorie sostituendo

al termine "procuratore legale", contenuto nelle disposizioni

legislative, quello di "avvocato");

b) l'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento

delle professioni di avvocato e procuratore), che stabilisce che gli

avvocati (ed i procuratori legali, prima della unificazione delle

professioni disposta con la legge n. 27 del 1997) non possono essere

obbligati a deporre nei giudizi di qualsiasi specie su quanto sia

stato loro confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione

del proprio ufficio.

Le due disposizioni, nella parte in cui non prevedono che possano

astenersi dal deporre anche i praticanti procuratori chiamati a

testimoniare e che abbiano assistito a colloqui tra il cliente e

l'avvocato presso il cui studio svolgono la pratica forense,

violerebbero il principio di eguaglianza, giacché anche essi

sarebbero tenuti a compiere attività che, come per l'avvocato presso

il quale svolgono la pratica, li porta a conoscenza di fatti e

circostanze destinati a rimanere riservati. Sarebbe, inoltre, leso

il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, che

implica l'affidamento del cliente al professionista che lo assiste,

il quale non può essere costretto a divenire teste contro il suo

assistito, in modo da rendere una sorta di confessione per interposta

persona.

2. - La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati.

La complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la

professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal

deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto

nell'esercizio di tale professione, si ispira ad un principio che,

nel suo contenuto essenziale, è risalente nel tempo. Questa

disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica,

basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla

obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio,

attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una

tipica attività difensiva.

La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio

presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un

requisito oggettivo.

Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a

testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente

abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo

requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve

concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero

difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può

essere oggetto di verifica da parte del giudice.

L'esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad

assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una

determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la

piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un

difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti

fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per

l'esercizio di un efficace ministero difensivo.

Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell'avvocato

non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di

rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso

principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore,

disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato,

nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza

ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del

compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della

facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata

nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento.

3. - La protezione del segreto professionale, riferita a quanto

conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia

legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume

carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività

inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista.

Essa, dunque, non può che estendersi anche a chi, essendo iscritto

nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio

dell'ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica

forense presso lo studio del professionista con il quale collabora.

Difatti la disciplina normativa della pratica forense attualmente

vigente comporta, anche quando non vi sia stata ammissione al

patrocinio, il compimento di attività proprie della professione, le

quali devono essere svolte ottemperando al dovere di riservatezza

(art. 1 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, che regolamenta la pratica

forense in attuazione della legge 24 luglio 1985, n. 406). Il

praticante procuratore partecipa, sotto il controllo di un avvocato,

al compimento degli atti tipici dell'attività professionale forense,

ed a tali atti si estendono le garanzie connesse al ministero

professionale.

Questa interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con

le finalità che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre,

corrisponde ai criteri del bilanciamento, operato dal legislatore,

tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del

segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense.

È, dunque, possibile dare alle disposizioni denunciate

un'interpretazione che ne individui il contenuto normativo senza

determinare il contrasto con la disposizione costituzionale

denunciata; sicché, secondo un principio più volte enunciato dalla

Corte, dovrà essere preferita l'interpretazione compatibile con la

Costituzione (da ultimo, sentenza n. 421 del 1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 249 del cod. proc. civ., in

relazione all'art. 200 del cod. proc. pen., e dell'art. 13 del

r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di

avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal giudice

istruttore presso il tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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