Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio

1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Venezia nel procedimento penale a carico di Barbara Mariotti,

iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 nel corso di un

procedimento penale nel quale, avendo chiesto il pubblico ministero

l'archiviazione, il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Venezia riteneva che dovesse essere formulata l'imputazione per

falsità della testimonianza resa dalla persona indagata nel corso di

un processo civile, lo stesso giudice ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24, secondo comma, e 29 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura

civile, nella parte in cui, nel disciplinare la facoltà di

astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle disposizioni sul

diritto e sul dovere di astenersi dal testimoniare nel processo

penale (artt. 351 e 352 del codice di procedura penale abrogato, ora

artt. 200-202 del nuovo codice), non richiama anche la facoltà di

astenersi dal testimoniare dei prossimi congiunti, i quali, nel

processo penale (art. 350 del codice abrogato e art. 199 del nuovo

codice), devono essere, a pena di nullità, avvertiti della facoltà,

loro riconosciuta, di astenersi.

Il giudice rimettente - rilevato che tale avvertimento non era

stato dato alla persona nei cui confronti si procede penalmente,

prima che rendesse testimonianza in una causa di lavoro nella quale

la madre era parte attrice - ritiene che, se il dubbio di

legittimità costituzionale fosse fondato, dovrebbe essere applicata

l'esimente prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen., che

esclude la punibilità della falsa testimonianza se il fatto è

commesso, appunto, da chi avrebbe dovuto essere avvertito della

facoltà di astenersi dal rendere testimonianza.

Il giudice rimettente ricorda che la disciplina del processo civile

originariamente prevedeva il divieto di testimoniare dei parenti in

linea retta (art. 247 cod. proc. civ.), sicché la disposizione

relativa alla facoltà di astensione dei testimoni, rinviando alle

regole del processo penale, non poteva comprendere quella

riconosciuta ai prossimi congiunti. Tuttavia, venuto meno il divieto

di testimoniare, essendo stata dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 247 cod. proc. civ. (sentenza n. 248 del

1974), in assenza di una disciplina speciale, che non aveva ragione

di essere prevista in precedenza, vale la regola generale e quindi

sussiste l'obbligo anche dei prossimi congiunti di deporre nel

processo civile, senza che operi, per essi, la facoltà di astenersi

dal testimoniare, come nel processo penale.

Ad avviso del giudice rimettente, questa disciplina determinerebbe

una irragionevole disparità di trattamento, perché non verrebbe

dato alcun rilievo ai vincoli familiari, mentre la facoltà di

astensione è riconosciuta per altre situazioni nelle quali sarebbe

doveroso il riserbo (segreto professionale e segreto d'ufficio);

tanto più che la facoltà di astenersi dal deporre viene

riconosciuta ai prossimi congiunti nel processo penale, nel quale la

tutela dei vincoli familiari prevarrebbe sulla pretesa punitiva. Nel

processo civile, invece, l'obbligo di deporre sacrificherebbe

totalmente i rapporti familiari, che la Costituzione salvaguarda

(art. 29 Cost.), al dovere di dire la verità, senza che siano

contemperate in alcun modo le diverse esigenze.

Inoltre, essendo caduto il divieto, per i prossimi congiunti, di

testimoniare nel processo civile, l'incompleto coordinamento di norme

non consentirebbe di applicare l'esimente prevista dall'art. 384,

secondo comma, cod. pen. Risulterebbe così leso, ad avviso del

giudice rimettente, il diritto di difesa, inteso non come diritto

alla difesa tecnica, ma, in senso ampio, come diritto di giovarsi

delle norme più favorevoli che l'ordinamento ha previsto per una

particolare categoria di testimoni.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la questione non sarebbe rilevante nel

giudizio principale, giacché, trattandosi di una causa di lavoro, il

giudice avrebbe potuto ordinare la comparizione anche delle persone

incapaci di testimoniare, per interrogarle liberamente (art. 421 cod.

proc. civ.).

Nel merito l'Avvocatura ritiene la questione infondata, in quanto

la disciplina della facoltà dei prossimi congiunti di astenersi dal

testimoniare nel processo civile può essere diversa da quella del

processo penale, trattandosi di situazioni differenti, che cadono

sotto l'apprezzamento del legislatore.

Non sussisterebbe, inoltre, alcuna violazione dell'art. 24 della

Costituzione, giacché, non essendo previsti, per i prossimi

congiunti, il divieto di testimoniare e la facoltà di astenersi, si

rende possibile in sommo grado il libero convincimento del giudice e

si espande la tutela in giudizio dei propri diritti.

Ad avviso dell'Avvocatura, non potrebbe, infine, essere utile

parametro di giudizio l'art. 29 della Costituzione, che non tutela i

vincoli affettivi familiari, ma l'istituzione familiare quale

unitario nucleo sociale elementare. Comunque l'interesse alla

realizzazione della giustizia attraverso i possibili mezzi di prova

sarebbe tutelato almeno quanto quello affettivo familiare, ed il

contemperamento di tali interessi sarebbe stato assicurato dal

legislatore in modi di volta in volta diversi. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art.

249 del codice di procedura civile, nella parte in cui, nel

disciplinare la facoltà di astensione dei testimoni attraverso il

rinvio alle norme dettate per il processo penale (artt. 351 e 352

cod. proc. pen., ora da intendere artt. 200, 201 e 202 del nuovo

cod. proc. pen.), non richiama anche la facoltà di astensione dei

prossimi congiunti, che, nel processo penale, non possono essere

obbligati a deporre e devono essere avvertiti della facoltà di

astenersi (art. 199 del nuovo cod. proc. pen.).

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia

dubita che la mancata previsione, nel processo civile, della facoltà

di astensione dei prossimi congiunti - che sarebbe dovuta all'omesso

coordinamento delle diverse disposizioni a seguito della

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'originario

divieto, per essi, di testimoniare - sia in contrasto con gli artt. 3

e 29 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto ad

altre situazioni, considerate analoghe, nelle quali è assicurata la

tutela del diritto e del dovere di riserbo (segreto professionale e

segreto d'ufficio), ed alla facoltà di astensione riconosciuta agli

stessi soggetti nel processo penale, mentre irragionevolmente non

sarebbe attribuito alcun rilievo ai vincoli ed ai rapporti familiari,

sacrificati totalmente al dovere di dire la verità rendendo

testimonianza.

La disciplina denunciata sarebbe in contrasto anche con il diritto

di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione

ed inteso non come diritto alla difesa tecnica, ma, in senso ampio,

come diritto al trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento

per determinate categorie di testimoni, non punibili se non avvertiti

della facoltà, loro riconosciuta, di astenersi dal testimoniare

(art. 384, secondo comma, cod. pen.).

2. - L'Avvocatura ha eccepito l'inammissibilità della questione,

che non sarebbe rilevante nel processo principale, giacché l'art.

249 cod. proc. civ. non disciplinerebbe nelle controversie di lavoro

la materia della prova, trovando invece applicazione l'art. 421 cod.

proc. civ., che consente al giudice di interrogare liberamente le

persone per le quali sussista un divieto di testimoniare.

L'eccezione non può essere accolta.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel

corso di un procedimento penale per falsa testimonianza in ragione

della deposizione già resa in un processo del lavoro dalla figlia

della parte attrice, ascoltata come testimone e non interrogata

liberamente dal giudice. Questa situazione costituisce il presupposto

del procedimento penale ed assume rilievo non per quanto attiene alla

disciplina della prova nel processo del lavoro ed alla possibilità,

in esso, che il giudice interroghi liberamente anche coloro per i

quali operava il divieto di testimoniare. La questione di

legittimità costituzionale è rilevante nel giudizio principale,

perché questo richiede, secondo il giudice rimettente, l'eventuale

applicazione di una causa di non punibilità della falsa

testimonianza, se il testimone avesse potuto avvalersi della facoltà

di astenersi.

3. - Esaminando, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

legittimità costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., nella

parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che

possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, la Corte ha

già ritenuto la questione inammissibile (sentenza n. 352 del 1987),

giacché i problemi posti in relazione a tale norma restano affidati

al legislatore, comprendendo la disciplina del diritto di non

testimoniare nel processo penale (art. 350 cod. proc. pen. del 1930)

regole che non possono essere estese al processo civile. Né le

regole poste per il processo penale costituiscono necessariamente il

modello per ogni altra disciplina processuale (cfr. sentenze n. 175

e n. 82 del 1996, n. 295 del 1995 e n. 48 del 1994).

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia

pone, ora, l'omessa facoltà di astensione in relazione con

l'esistenza del divieto di deporre, originariamente previsto (art.

247 cod. proc. civ.) per le persone legate da vincolo di parentela

con le parti in giudizio; divieto ispirato ad una aprioristica

valutazione negativa di credibilità del testimone, poco compatibile

con il principio del libero convincimento del giudice nella

valutazione delle prove ed in contrasto con il diritto di difesa

garantito dall'art. 24 della Costituzione. Una volta superato tale

divieto, a seguito della dichiarazione di illegittimità

costituzionale della disposizione che lo prevedeva (sentenza n. 248

del 1974), sarebbe venuto a mancare del tutto qualsiasi rilievo dei

vincoli familiari, in relazione al generale dovere di prestare

testimonianza; vincoli che il legislatore considera, invece,

nell'assicurare la facoltà di astenersi dal deporre nel processo

penale.

L'ordinamento, riconoscendo anche in altre particolari situazioni

le esigenze di tutela dei diritti della persona, ammette l'esenzione

dal dovere di testimoniare quando la deposizione possa incidere su

taluni beni costituzionalmente protetti, e considera, nella sua

complessiva articolazione, anche la salvaguardia della famiglia, nel

rispetto dei doveri di solidarietà che ne derivano. Ma lo stesso

ordinamento disciplina, poi, casi, estensione e modalità

dell'esenzione dal testimoniare, bilanciando i diversi interessi in

gioco, in modo da salvaguardare anche il diritto alla prova, quale

strumento del diritto di difesa, ed il processo. Sicché la stessa

prospettazione della

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3 e 29 della Costituzione, conduce necessariamente ad una pronuncia

di inammissibilità, in presenza di una pluralità di scelte e di

modelli che il legislatore può adottare.

4. - In riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

la questione è manifestamente infondata, giacché, quale che sia

l'ampiezza da riconoscere al diritto di difesa, questo non può

comprendere, come si vorrebbe nel caso in esame, la pretesa

all'estensione di cause di non punibilità inerenti alla disciplina

sostanziale delle figure di reato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Venezia con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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