Corte costituzionale

Sentenza n. 275/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis del

codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 30 giugno

1997 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra il

fallimento Trevitex in liquidazione S.p.a. e il Banco di Napoli

S.p.a. iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione del Banco di Napoli S.p.a. nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Giuseppe Tarzia per il Banco di Napoli S.p.a. e

l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio civile promosso dal fallimento della

S.p.a. Trevitex nei confronti della S.p.a. Banco di Napoli per la

nullità o, in via subordinata, l'inefficacia di un atto di

costituzione di pegno, il giudice istruttore del tribunale di Milano,

in funzione di giudice unico, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 190-bis del codice di procedura civile, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il giudice a quo premette, in punto di rilevanza, che la causa

pendente dinanzi a sé deve ritenersi devoluta alla competenza del

giudice istruttore in funzione di giudice unico, non potendosi far

rientrare tra quelle che l'art. 48 della legge di ordinamento

giudiziario affida alla decisione collegiale del tribunale. Tale

competenza monocratica sussiste, nonostante i dubbi sollevati al

riguardo dalla dottrina all'indomani dell'entrata in vigore della

legge n. 353 del 1990 di riforma del processo civile, sia per le

cause aventi ad oggetto la domanda di nullità del pegno che per

quelle aventi ad oggetto la revocatoria dello stesso. Ed infatti

l'azione revocatoria fallimentare deve ritenersi affidata alla

competenza del giudice istruttore come giudice unico, non potendosi

ricomprendere in alcuna delle ipotesi di cui al n. 5) del citato art.

48, ove il legislatore ha previsto la competenza del collegio in

forza del carattere impugnatorio in senso lato dei giudizi stessi.

Tutto ciò premesso, il giudice istruttore del tribunale di Milano

osserva che l'art. 190-bis cod. proc. civ. ha introdotto per le cause

affidate alla decisione del giudice unico un sistema diverso da

quello previsto dall'art. 275 cod. proc. civ. per le cause devolute

alla competenza del collegio. Mentre in quest'ultimo caso, infatti,

la legge prevede lo scambio delle comparse conclusionali e delle

memorie di replica indipendentemente dalla richiesta di discussione

della causa, nel caso di decisione monocratica la norma impugnata

diversifica la procedura a seconda che le parti avanzino o meno

siffatta richiesta. Ed infatti, qualora vi sia la domanda di

discussione orale, il giudice istruttore fissa l'udienza dopo aver

disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali.

Una simile previsione, a parere del giudice a quo, viola gli artt.

3 e 24 della Costituzione. Non potendo infatti ritenersi

soddisfacenti le motivazioni secondo cui l'omissione delle memorie di

replica si giustificherebbe sulla base di presunte esigenze di

celerità del processo davanti al giudice unico o in forza di una

maggiore semplicità delle cause devolute al medesimo, ne risulta la

totale mancanza di una spiegazione idonea a giustificare la

diversità di trattamento rispetto alle cause affidate al giudizio

collegiale. Siffatta diversità deve ritenersi irrazionale e, come

tale, lesiva dell'art. 3 Cost., in considerazione della sostanziale

unicità del processo davanti al tribunale; oltre a ciò, la medesima

urta anche contro il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., sia

perché l'esigenza di garantire la difesa scritta è ancora più

evidente nelle cause affidate alla decisione monocratica sia perché

la parte che subisce la richiesta di discussione orale si vede

privata della possibilità di rispondere alla comparsa conclusionale

dell'avversario con la propria memoria di replica.

Sulla base di tali rilievi il giudice rimettente - dopo aver

richiamato le sentenze di questa Corte nn. 265 e 353 del 1994 e 284

del 1995, nelle quali è stata sindacata la diversità di regimi

processuali sotto il profilo della ragionevolezza - ha chiesto la

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 190-bis cod.

proc. civ. nella parte in cui non prevede che, anche nel processo

davanti al giudice monocratico, "in caso di richiesta di una parte di

fissazione dell'udienza di discussione il giudice debba disporre

oltre allo scambio delle comparse conclusionali anche quello delle

memorie di replica".

2. - Si è costituito nel giudizio davanti alla Corte il Banco di

Napoli S.p.a., concludendo per l'accoglimento della questione di

legittimità costituzionale prospettata dal rimettente.

La parte privata si associa alle considerazioni svolte dal giudice

a quo per ciò che concerne la rilevanza della questione.

In ordine alla non manifesta infondatezza il Banco di Napoli

osserva che l'attuale formulazione dell'art. 190-bis cod. proc. civ.

è il risultato di un dibattito parlamentare che ha portato alla

modificazione della norma rispetto a quella proposta nella stesura

originaria. In un primo tempo, infatti, la preclusione dello scambio

delle memorie di replica in caso di richiesta di discussione orale

era stata prevista per le cause di valore inferiore a lire cinquanta

milioni e per quelle di infortunistica stradale con soli danni alle

cose; successivamente il Senato ha modificato la norma nel senso

attuale e, pur non essendo sfuggito il problema all'esame della

Camera dei deputati (che aveva proposto un emendamento al riguardo),

il testo è stato poi approvato nella versione oggi vigente.

Il sistema così delineato urta, secondo il Banco di Napoli, contro

entrambi i parametri costituzionali indicati dal giudice a quo. Ed

infatti è palese la violazione del principio di eguaglianza, in

conseguenza del diverso trattamento riservato alla decisione delle

cause a seconda della composizione singola o collegiale del giudice;

la differenza non trova una logica spiegazione né nella presunta

minore difficoltà delle cause devolute al giudice unico, né in una

diversità globale tra i due tipi di processi. Altrettanto evidente

è la violazione dell'art. 24 Cost., perché l'art. 190-bis cod.

proc. civ. impone a ciascuna delle parti di valutare fin dal momento

della precisazione delle conclusioni quale sia la migliore strategia

processuale da seguire, per di più consentendo che la scelta

unilaterale di una parte (che chiede la discussione orale) sottragga

all'altra la facoltà di depositare le memorie di replica.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata non fondata. La

difesa erariale concorda col giudice rimettente in ordine alla

rilevanza della questione, mentre contesta radicalmente la presunta

violazione degli indicati parametri costituzionali.

Per ciò che riguarda l'art. 3 della Costituzione l'Avvocatura

dello Stato sostiene che è proprio la diversa composizione

dell'organo giudicante a determinare la differente procedura di cui

alla norma impugnata. Il giudice monocratico, che solitamente è lo

stesso che ha condotto l'intera fase istruttoria, normalmente conosce

già gli atti di causa sicché, una volta garantito il

contraddittorio con lo scambio delle comparse conclusionali e con la

discussione orale, la soppressione delle memorie di replica trova una

sua condivisibile spiegazione. Davanti al giudice collegiale, invece,

la necessità di chiarire ogni aspetto della causa agli altri due

componenti che non hanno seguito l'istruttoria spiega il ricorso ad

un uso più solenne della forma scritta nell'attività difensiva.

Neppure sussiste, secondo la difesa erariale, alcuna violazione

dell'art. 24 Cost., poiché è comunque salvo il principio del

contraddittorio "ad armi pari", in considerazione della possibilità

di interloquire al momento della discussione e della sostanziale

posizione di uguaglianza nella quale le parti si trovano davanti al

giudice.

4. - In prossimità dell'udienza il Banco di Napoli ha presentato

un'articolata memoria, insistendo per l'accoglimento delle già

rassegnate conclusioni.

Preliminarmente la parte privata ribadisce, in piena adesione a

quanto detto dal giudice rimettente, la rilevanza della questione,

perché sia la domanda principale che quella subordinata avanzate nel

giudizio a quo, l'una di nullità del pegno e l'altra di revocatoria

fallimentare, devono ritenersi devolute alla competenza del giudice

istruttore in funzione di giudice unico.

Tanto premesso, la stessa parte passa ad analizzare l'importanza

che può assumere nel presente giudizio il sopravvenuto decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di

primo grado.

Osserva al riguardo il Banco di Napoli che l'art. 63 del decreto

citato ha abrogato l'art. 190-bis del codice di procedura civile,

peraltro trasfondendone il contenuto, in maniera pressoché

inalterata, nel nuovo art. 281-quinquies del medesimo codice.

Tuttavia l'intervenuta abrogazione della norma impugnata non

consentirebbe di emettere una pronuncia di restituzione atti o di

inammissibilità, e ciò per una serie di motivi. Innanzitutto,

perché la legge di delega 16 luglio 1997, n. 254, ha fissato

l'efficacia delle nuove norme decorso il periodo di centoventi giorni

dalla data di pubblicazione delle medesime nella Gazzetta Ufficiale,

il che comporta che alla data della discussione della presente

questione le stesse non saranno ancora applicabili. In secondo luogo,

l'art. 135 del citato decreto prevede che le cause pendenti in

tribunale vengano decise sulla base delle norme abrogate se in tali

cause siano state già precisate le conclusioni o si sia verificata

la spedizione in decisione, e ciò implica che nel caso concreto

dovrebbe comunque applicarsi l'impugnato art. 190-bis cod. proc.

civ., essendo state precisate le conclusioni in data 6 maggio 1997.

La parte privata, in ogni modo, osserva che la Corte potrà

valutare l'opportunità di estendere la pronuncia di

incostituzionalità anche nei confronti dell'art. 281-quinquies del

codice di rito.

Passando al merito della questione, il Banco di Napoli insiste

perché la medesima venga dichiarata fondata, con argomentazioni che

sostanzialmente si riportano a quelle di cui all'atto di

costituzione. Considerato in diritto

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Milano ritiene che

l'art. 190-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che,

anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di

giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione

dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo

scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di

replica, sia in contrasto:

1) con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di

trattamento che si crea rispetto alle cause devolute alla decisione

del tribunale in composizione collegiale, nelle quali lo scambio

delle comparse conclusionali e delle memorie di replica avviene

comunque, ossia anche in caso di richiesta di discussione orale;

disparità che non trova alcuna giustificazione né in presunte

esigenze di accelerazione, né in una minore complessità delle cause

decise dal tribunale in composizione monocratica;

2) con l'art. 24 Cost., in considerazione della necessità di

garantire pienamente il contraddittorio nelle cause affidate al

giudice unico e della possibilità che la legge riconosce a ciascuna

delle parti di precludere all'altra, richiedendo unilateralmente la

discussione orale, la presentazione delle memorie di replica.

2. - Prima di passare al merito, la Corte è chiamata a valutare

l'incidenza sulla rilevanza della questione della sopravvenuta

normativa contenuta nel decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

Tale decreto - che ha portato a definitivo compimento il progetto di

affidare il giudizio di primo grado ad un giudice nella grande

maggioranza dei casi monocratico - oltre ad abrogare (art. 63),

infatti, la norma impugnata nel presente giudizio, ha formulato un

nuovo art. 281-quinquies cod. proc. civ., nel cui capoverso viene

dettata una norma di contenuto assai simile a quella dell'abrogato

art. 190-bis dello stesso codice. È per questo che il Banco di

Napoli ha chiesto alla Corte di estendere la declaratoria di

illegittimità costituzionale anche alla norma nuova.

Ritiene peraltro questa Corte che il presente giudizio debba

svolgersi esclusivamente sulla norma impugnata; e ciò per il fatto

che l'art. 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998, pur

stabilendo l'immediata entrata in vigore delle norme ivi dettate, ne

differiva in origine l'efficacia a dopo il decorso del termine di cui

all'art. 1, comma 1, lettera r) della legge delega 16 luglio 1997, n.

254. E poiché tale termine è stato successivamente fissato al 2

giugno 1999 (art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188), l'art.

190-bis cod. proc. civ. è ancora applicabile nel giudizio a quo e

va sottoposto al richiesto scrutinio di costituzionalità.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Il giudice rimettente ritiene che l'alternativa posta dalla norma

impugnata - nel procedimento dinanzi al tribunale in funzione di

giudice unico - tra la discussione orale e lo scambio delle memorie

di replica vulneri gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ma in realtà

non sussiste alcuna delle lamentate lesioni.

Va innanzitutto ribadito il principio generale che il legislatore

è dotato di ampia discrezionalità nel dettare le norme

processuali, con l'unico limite della ragionevolezza (v., ex plurimis

le sentenze nn. 451 del 1997 e 31 del 1998).

Nel caso specifico è indubbio che il legislatore del 1990,

regolando la fase conclusiva del processo davanti al tribunale, ha

disciplinato in modo differenziato la procedura a seconda che la

decisione sia affidata al collegio oppure al giudice unico. Ferma

restando in entrambi i casi la facoltatività dell'udienza di

discussione orale, il legislatore ha stabilito che nelle sole cause

di spettanza collegiale la richiesta di tale udienza non esclude la

presentazione di memorie di replica; davanti al giudice unico,

invece, il deposito delle memorie di replica e la discussione orale

si presentano come alternativi, nel senso che l'uno esclude l'altra.

In realtà, questa differenza di rito non è la sola, perché dal

confronto tra gli artt. 190 e 190-bis con l'art. 275 del codice di

rito risulta che nelle cause collegiali la richiesta di discussione

orale deve essere riproposta "al presidente del tribunale alla

scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica", con

una duplicazione che è assente nel processo davanti al giudice

monocratico.

Ciò che rileva in questa sede in modo particolare, peraltro, è

che la lamentata diversità, pur determinando alcune perplessità

evidenziate dalla dottrina, non è arbitraria. Il legislatore, stante

la diversità tra i due organi dello stesso ufficio, ben poteva

modellare il rito secondo un trattamento differenziato; cosa che

realmente ha fatto in una maniera che, non potendo definirsi

irragionevole, non assurge al livello di violazione dell'invocato

principio costituzionale di eguaglianza.

4. - Parimenti deve negarsi che sussista alcuna violazione

dell'ulteriore parametro di cui all'art. 24 Cost.

In proposito occorre ribadire che, pur essendo indubbio il

carattere di inviolabilità del diritto di difesa nell'ambito di

qualsiasi procedimento giurisdizionale (v. sentenza n. 212 del 1997),

costituisce costante orientamento di questa Corte quello per cui tale

diritto può diversamente atteggiarsi nell'ambito dei diversi

procedimenti; ciò che conta in modo essenziale è che "non ne siano

pregiudicati lo scopo e le funzioni" (v. sentenze nn. 220 del 1994, e

119 del 1995 ed ordinanza n. 388 del 1996).

Con particolare riguardo all'art. 190-bis oggi impugnato, i

principi ora richiamati impongono di verificare se il rapporto tra le

difese scritte e quelle orali nel processo davanti al giudice unico

sia tale da frustrare l'effettività del contraddittorio.

Sulla base di queste premesse risulta chiaro che porre

un'alternativa tra difesa scritta e discussione orale nel processo

civile non può determinare alcuna lesione di un adeguato

contraddittorio, anche perché le parti permangono su di un piano di

parità. Né può dirsi che l'art. 24 della Costituzione sia

vulnerato per il fatto che una sola delle parti, chiedendo la

discussione orale, precluda all'altra il diritto alle memorie di

replica. Tale richiesta, infatti, non esclude comunque la

possibilità per entrambe le parti di esporre integralmente e in

condizioni di parità le proprie tesi difensive, nell'immediatezza

derivante dalla presenza dei contraddittori innanzi al giudice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 190-bis del codice di procedura civile sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice

istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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