Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, secondo

comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto

retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato),

promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1995 dal giudice

istruttore del Tribunale di Forlì nel procedimento civile vertente

tra Mambelli Pasquale ed altra, n.q. e Zavalloni Gianfranco, iscritta

al n. 586 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì -

nel corso di un giudizio civile promosso dai genitori di un alunno

minorenne nei confronti di un insegnante e preordinato ad ottenere il

risarcimento dei danni alla salute, conseguenti a lesioni riportate

dallo stesso minore, durante l'orario scolastico - ha sollevato, in

riferimento all'art. 28 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo

assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello

Stato);

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata, stabilendo

che, salvo rivalsa nei casi di dolo o di colpa grave,

l'amministrazione si surroga al personale scolastico nelle

responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da

terzi, contrasterebbe con l'art. 28 della Costituzione in quanto

escluderebbe la responsabilità diretta del pubblico dipendente,

anche nei casi di dolo e di colpa grave;

che il principio affermato da questa Corte (sentenza n. 64 del

1992), in virtù del quale l'esclusione della responsabilità diretta

del dipendente scolastico - rimessa alla discrezionalità del

legislatore ordinario cui rinvia l'art. 28 della Costituzione -

concerne solo le ipotesi di culpa in vigilando applicandosi per le

restanti ipotesi la disciplina di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

avrebbe, ad avviso del giudice a quo, omesso di considerare che la

"quasi esclusività delle ipotesi concretamente verificatesi di

responsabilità del dipendente scolastico è relativa proprio a casi

di culpa in vigilando" con la conseguenza che la norma censurata

avrebbe di fatto eliminato la responsabilità diretta del predetto

dipendente, vulnerando l'art. 28 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la inammissibilità e, in subordine, per la

infondatezza della proposta questione;

Considerato che costituisce orientamento costante di questa Corte

il principio per cui la legittimazione del giudice istruttore a

sollevare incidente di costituzionalità sussiste "con riferimento a

questioni concernenti disposizioni di legge che tale giudice deve

applicare per provvedimenti che rientrano nell'ambito della sua

competenza" (da ultimo, ordinanza n. 436 del 1994);

che, correlativamente, è stato, altresì, affermato che la

legittimazione del giudice istruttore non sussiste "quando la norma

impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa,

in quanto in tal caso la competenza a decidere spetta al collegio"

(ordinanze nn. 436 del 1994, 215 e 147 del 1992, 199 del 1990 e

sentenza n. 1104 del 1988);

che, nella fattispecie, spettava al collegio fare applicazione

della norma censurata, in quanto preordinata a definire il merito

della causa, posto che non ricorre nella specie l'ipotesi del giudice

istruttore in funzione di giudice unico, prevista dall'art. 190-bis

cod. proc. civ., in quanto detta previsione, aggiunta dall'art. 25

della legge 26 novembre 1990, n. 353, è entrata in vigore il 30

aprile 1995 (ai sensi dell'art. 92, secondo comma, come modificato

dall'art. 6 del d.-l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con

modificazioni, in legge 6 dicembre 1994, n. 673) e che la questione

risulta sollevata in data precedente all'entrata in vigore della

norma surrichiamata;

che, infatti, i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995

sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore alla

riforma introdotta con legge n. 353 del 1990 (art. 90, terzo comma);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge

11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del

personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento

all'art. 28 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il

Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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