È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo, censurato nella parte in cui prevede che (il giudice istruttore) in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, e 183 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione. Il rimettente lamenta di dovere, in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, necessariamente fissare l’udienza di trattazione per ciò solo che il convenuto è stato dichiarato contumace, ma riferisce che, nel giudizio pendente dinanzi a lui, l’attore, nell’udienza di prima comparizione, non aveva chiesto l’immediata assunzione o ammissione dei mezzi di prova, bensì la fissazione di un’udienza successiva per poter articolare le sue istanze istruttorie: pertanto, nella specie, l’esigenza di fissare l’udienza di trattazione non deriva dal censurato consolidato orientamento della Suprema Corte, ma dalla legittima richiesta dell’attore di uno spatium deliberandi per definire le sue istanze istruttorie.
Art. 180 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.