Art. 575 c.p.c. — Termine delle offerte senza incanto
Articolo abrogato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005,n. 80.
Abrogato dal 11 settembre 2005
Articolo abrogato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005,n. 80.
Abrogato dal 11 settembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. 47 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non e' pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.
tolto: Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice puo' prorogare tale termine fino a quattro mesi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005,N. 80
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Le note di aggiornamento ufficiali
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dall' 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006.
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art575 · fonte del testo
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