Codice di procedura civile

Art. 128 c.p.c. — Udienza pubblica

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[1]L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

[2]Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 128 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 17603/2025

    30 giugno 2025

    (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Sostituzione dell'udienza di discussione col deposito di note scritte - Ammissibilità - Condizioni. Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

    Art. 128 c.p.c. · Art. 127-ter c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 429 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 281/1990

    Questione inammissibile
    31 maggio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione, dacché il petitum, concretandosi in una complessa operazione di modifica delle regole del rito, idonea a coinvolgere modi e tempi di svolgimento del contraddittorio e la struttura stessa della decisione, esula dall'ambito dell'incidente di legittimità costituzionale e richiede un intervento di competenza del legislatore, del resto già parzialmente in atto.

    Art. 128 c.p.c. · Art. 275 c.p.c. · Art. 276 c.p.c. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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