Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 39d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), in relazione all'art. 128 del codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988

dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso

proposto da Ciana Silvio contro l'Ufficio Imposte Dirette di

Verbania, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso presentato alla Commissione Tributaria di primo grado

di Verbania in data 31 gennaio 1987, Silvio Ciana impugnava due

avvisi di accertamento, notificatigli il 4 dicembre 1986, con i quali

l'ufficio imposte dirette di Verbania aveva rettificato i redditi di

partecipazione da lui dichiarati per gli anni 1980 e 1981.

Nel corso del relativo procedimento, l'organo adito ha sollevato,

d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39

primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui,

escludendo l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni

Tributarie dell'art. 128 del codice di procedura civile, impedisce la

pubblicità delle relative udienze, in riferimento all'art. 101,

primo comma, della Costituzione, inteso, osserva il giudice a quo, ad

assicurare il controllo della opinione pubblica su tutte le

manifestazioni della sovranità dello Stato.

Nella ordinanza di rimessione si rileva che il convincimento della

incostituzionalità della citata norma si fonda sulla sentenza della

Corte costituzionale n. 212 del 1986, che conteneva un chiaro invito

al legislatore affinché venisse introdotto, anche nel processo

tributario, il principio della pubblicità dell'udienza, nonché

sull'ordinanza della stessa Corte n. 378 del 1988, che ha ribadito le

considerazioni svolte nella predetta sentenza.

Del resto, ad avviso del giudice a quo, l'affermazione del

principio in esame, oltre ad essere rispettosa della Costituzione,

contribuirebbe alla "trasparenza" dell'Amministrazione finanziaria e

alla credibilità della giustizia. Considerato in diritto

1. - La Commissione Tributaria di primo grado di Verbania dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, escludendo

l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni Tributarie

dell'art. 128 del codice di procedura civile, impedisce la

pubblicità dell'udienza, in violazione dell'art. 101, primo comma,

della Costituzione, inteso ad assicurare il controllo dell'opinione

pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte da tempo (sentenza n. 287 del 1974) ha affermato il

carattere di organo giurisdizionale delle Commissioni Tributarie per

struttura, funzioni e finalità, e la giurisdizionalità del

procedimento che si svolge dinanzi alle stesse, specie a seguito

della riforma del contenzioso tributario di cui alla legge 9 ottobre

1971, n. 825, ed al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Conseguentemente, poi (sentenza n. 212 del 1986), ha ritenuto

l'applicabilità anche ai detti giudizi della regola della

pubblicità delle udienze la quale, espressione di civiltà

giuridica, è prevista in vari atti internazionali (Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950: art. 6; e ratificata

con legge n. 848 del 1955; Patto internazionale di New York relativo

ai diritti civili e politici: art. 14; adottato il 16 dicembre 1966 e

ratificato con legge n. 881 del 1977; protocolli sullo Statuto della

Corte di Giustizia annessi ai trattati CECA, CEE ed EURATOM: artt. 28

e 29).

Alla detta regola si dà ampio spazio negli ordinamenti

democratici fondati, come il nostro, sulla sovranità popolare.

Già si era detto (sentenza n. 12 del 1971) che, trovando

fondamento l'amministrazione della giustizia nella sovranità

popolare, in base al precetto costituzionale dell'art. 101, primo

comma, della Costituzione, doveva ritenersi implicita nei principi

costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione, la

regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la

quale, peraltro, può subire eccezioni in riferimento a determinati

procedimenti, quando abbiano obiettiva e razionale giustificazione.

Ma, per i procedimenti tributari, l'eccezione non può ritenersi

sorretta da siffatte giustificazioni: anzi, in base all'art. 53 della

Costituzione, l'imposizione tributaria è soggetta al canone della

trasparenza, i cui effetti riguardano anche la generalità dei

cittadini, nonché ai principi di universalità ed eguaglianza, onde

la posizione del contribuente non è esclusivamente personale e non

è tutelabile con il segreto.

La generale conoscenza delle controversie tributarie può giovare

alla concreta attuazione del sistema tributario e concorre a ridurre

il numero degli inadempimenti e degli evasori in genere.

Lo stesso Governo, in occasione del decreto correttivo n. 739 del

1981, aveva formulato una norma diretta all'introduzione della regola

della pubblicità, ma la modifica, nonostante il parere favorevole

della Commissione parlamentare, non trovò accoglimento in sede di

formulazione definitiva del testo legislativo.

La sentenza n. 212 del 1986 di questa Corte conteneva l'invito al

legislatore a provvedere; invito successivamente ribadito

nell'ordinanza n. 378 del 1988.

Il Ministro delle Finanze ha presentato un disegno di legge (n.

1298) di modifica dell'impugnato art. 39 nel senso di eliminare

l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 128 del codice di

procedura civile (pubblicità delle udienze) ai procedimenti

tributari proprio al fine di impedire dubbi di incostituzionalità

del testo ora vigente e di garantire l'attuazione dei suddetti

principi di universalità, di uguaglianza e di trasparenza cui deve

essere informato il sistema tributario e messi in luce da questa

Corte (sentenza n. 212 del 1986 e ordinanza n. 378 del 1988).

Il disegno di legge è stato approvato solo dal Senato.

Ormai compiutasi l'evoluzione legislativa e consolidatisi

l'opinione dottrinale e l'orientamento giurisprudenziale circa il

carattere giurisdizionale dei processi tributari, ricondotti

nell'alveo della giurisdizione, onde adeguarli al precetto

costituzionale dell'art. 101, primo comma, della Costituzione, non

può più procrastinarsi la declaratoria di illegittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 128 del

codice di procedura civile (principio della pubblicità delle

udienze) ai giudizi tributari di primo e secondo grado.

Va precisato al riguardo che, stante la gradualità con la quale

è avvenuta detta evoluzione, soltanto ora può considerarsi

realmente verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale.

La declaratoria di illegittimità costituzionale non può avere e non

ha alcuna conseguenza sugli atti pregressi e sui provvedimenti emessi

anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza, i quali

rimangono tutti pienamente validi.

In altri termini, il requisito della pubblicità opera

esclusivamente per i procedimenti pendenti successivamente alla data

prevista dall'art. 136, primo comma, della Costituzione, ferme

restando le attività compiute ed i provvedimenti emessi

anteriormente a tale data, nella vigenza della norma ora dichiarata

costituzionalmente illegittima (nello stesso senso la Corte si è

orientata con la sentenza n. 266 del 1988 sulla magistratura

militare).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilità

dell'art. 128 del codice di procedura civile (pubblicità delle

udienze) ai giudizi che si svolgono dinanzi alle Commissioni

Tributarie di primo e di secondo grado, a decorrere dal giorno

successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, ferma restando la validità di tutti gli

atti anteriormente compiuti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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