Art. 123 c.p.c. — Nomina del traduttore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024. Leggi il testo vigente →

Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 123 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 17876/2025

    2 luglio 2025

    La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.

    Art. 123 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 122 c.p.c. · Art. 12 Diritto internazionale privato

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 4 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art123 · fonte del testo

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