Art. 7 c.g.c. — Disposizioni di rinvio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. Leggi il testo vigente →

[1]1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del presente codice che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

[2]2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art7 · fonte del testo

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