Art. 2 c.g.c. (Allegato 3 Norme transitorie e abrogazioni) — Disposizioni particolari

[1]1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti gia' compiuti secondo il regime previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso.

[2]2. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

[3]3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali ((da presentarsi)) presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice ((, qualunque sia l'esercizio di riferimento)).

[4]4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

[5]5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.

[6]6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplinano l'esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

[7]((6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.))

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 1 parola tolta, 42 parole aggiunte in 3 capoversi.

3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da tolto: presentare aggiunto: presentarsi presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codiceaggiunto: , qualunque sia l'esercizio di riferimento.

… relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codiceaggiunto: .

aggiunto: 6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~allegato-3-norme-transitorie-e-abrogazioni-art2 · fonte del testo

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