Art. 84 — ex art. 73 eecc - art. 49 Codice 2003

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(( L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa. )) L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. (( Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall'Autorita' ai sensi dei commi 1 e 2 l'interessato puo' rivolgersi all'Autorita' per rappresentare una violazione delle disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'. )) Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l'Autorita' si coordina con le altre Autorita' di regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della controversia. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie ((nonche' le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo)) e, fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012. 13 parole tolte, 114 parole aggiunte.

L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13aggiunto: , della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, aggiunto: non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tolto: in cui sono coinvolti aggiunto: tra i consumatori e tolto: gli utenti finali aggiunto: le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capotolto: , tali da consentire un'equa aggiunto: ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle tolto: stesse, prevedendo aggiunto: controversie prevedendo, nei casi giustificatiaggiunto: , un sistema di rimborso o di indennizzoaggiunto: , fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le … facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. aggiunto: Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall'Autorita' ai sensi dei commi 1 e 2 l'interessato puo' rivolgersi all'Autorita' per rappresentare una violazione delle disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l'Autorita' si coordina … della controversia. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie aggiunto: nonche' le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo e, fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art84 · fonte del testo

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