Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 39 — Normalizzazione

(ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003) Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilita' dei servizi, la connettivita' da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilita' dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la liberta' di scelta degli utenti. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission - IEC). Qualora gia' esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtu' del presente decreto, ove possibile. (( Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne' alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. ))

Testo vigente dal 28 aprile 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024. 1 parola tolta, 31 parole aggiunte in 2 capoversi.

(tolto: Normalizzazione) (ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003)

… presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtu' del presente decreto, ove possibileaggiunto: . Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne' alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art39 · fonte del testo

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