Codice del consumo

Art. 139 cod. cons. — Legittimazione ad agire

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Articolo abrogato dalla l. 12 aprile 2019, n. 31.

Abrogato dal 19 novembre 2020

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2019 al 19 novembre 2020. 318 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonche' dalle seguenti disposizioni legislative:

tolto: a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;

tolto: b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano;

tolto: b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

tolto: b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).

tolto: b-quater) regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalita', sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno). Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 31

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 12 aprile 2019, n. 31

    La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".

  • La L. 12 aprile 2019, n. 31 aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorreva dal 19 aprile 2020. La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 ottobre 2020.

  • L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149

    - La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021. - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

  • La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art139 · fonte del testo

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