(( (ex art. 63 eecc- art. 17 Codice 2003) (Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato))) (( L'Autorita' nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. L'Autorita', nel valutare se due o piu' imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dell'articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972, di seguito denominate "linee guida SPM". Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021. 27 parole tolte, 234 parole aggiunte.

tolto: L'Autorita' vigila sull'interoperabilita' delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, secondoaggiunto: (ex art. 63 eecc- art. 17 Codice 2003) (Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato) L'Autorita' nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui tolto: all'allegato n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla aggiunto: al comma 2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. L'Autorita', nel valutare se due o piu' imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dell'articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972, di seguito denominate "linee guida SPM". Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art74 · fonte del testo

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