Art. 328 — Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
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Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facolta' di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta. Nei casi in cui e' consentita la facolta' di estinguere il procedimento con il pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento di una sanzione pari all'importo dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalita', i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice. ((4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada))
Testo in vigore dal 29 agosto 2017 al 1 luglio 2018
