Codice delle assicurazioni private

Art. 14 — Requisiti e procedura

L'((IVASS)) rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' cooperativa o di societa' di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonche' nella forma di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della societa' europea ((e la forma di Societa' cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003));
  • b)la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
  • c)l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:
  • 1)2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalita' o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo e' elevato a 3.700.000 euro;
  • 2)3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;
  • 3)6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1.
  • c-bis)l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', di cui all'articolo 45-bis;
  • c-ter)l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis;
  • d)venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attivita' conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2;
  • e)i titolari di partecipazioni ((qualificate)) siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
  • e-bis)l'impresa dimostri che sara' in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I;
  • f)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ((nonche' coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa)) siano in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
  • g)non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  • h)siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilita' del vettore. (( L'impresa di assicurazione che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3, e' tenuta a dimostrare, altresi', che:
  • a)possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del presente articolo;
  • b)si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter. )) L'((IVASS)) nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13. L'((IVASS)), verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. L'((IVASS)) determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione ((, inclusi l'aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell'autorizzazione)) e le forme di pubblicita' dell'albo. (( L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:
  • a)dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e' autorizzata;
  • b)dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi. ))

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2010 al 30 giugno 2015. 105 parole tolte, 415 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: L'ISVAPaggiunto: L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:

… europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della societa' europea aggiunto: e la forma di Societa' cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003;

c) tolto: il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro aggiunto: l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:

aggiunto: 1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalita' o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo e' elevato a 3.700.000 euro;

aggiunto: 2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;

aggiunto: 3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1.

aggiunto: c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', di cui all'articolo 45-bis;

aggiunto: c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma tolto: concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi aggiunto: di attivita' conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2;

e) i titolari di partecipazioni tolto: indicate dall'articolo 68 aggiunto: qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;

aggiunto: e-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo aggiunto: nonche' coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;

… nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilita' del vettore. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'impresa di assicurazione che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3, e' tenuta a dimostrare, altresi', che:

aggiunto: a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del presente articolo;

aggiunto: b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti … per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese … pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazioneaggiunto: , inclusi l'aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell'autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'alboaggiunto: . L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:

aggiunto: a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e' autorizzata;

aggiunto: b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art14 · fonte del testo

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