Art. 287 — Esercizio dell'azione di risarcimento

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Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) ((, d), d-bis) e d-ter))), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non e' tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada puo' tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello. (( Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. )) Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.

Testo in vigore dal 24 novembre 2007 al 30 giugno 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 287, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 180/2014

    Questione infondata
    18 giugno 2014

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 Cost., nella parte in cui, qualora i danni da sinistro stradale debbono essere risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, dispone che la richiesta risarcitoria del danneggiato, dalla quale decorre il termine di sessanta giorni per l'esperibilità dell'azione giudiziaria, sia comunicata cumulativamente, con lettera raccomandata, all'impresa designata ed alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada, anziché disgiuntamente all'una e all'altra. Infatti, la ratio della delega di cui all'art. 4 della legge n. 229 del 2003 - consistente nel rafforzamento della tutela del danneggiato - risulta coerente con l'introduzione di un meccanismo che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria. - Sulla manifesta infondatezza di identica questione, v. le citate ordinanze nn. 157/2013 e 73/2012, ove sono richiamate altresì le sentenze nn. 230/2010 e 180/2009.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 24 cost. · Art. 287 Codice delle assicurazioni private

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 157/2013

    Questione infondata
    21 giugno 2013

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione. Questione analoga a quella sollevata con l'ordinanza in esame è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 73 del 2012, nella quale si è evidenziato che, a prescindere dai più o meno ampi margini di discrezionalità riconosciuti in via di principio al legislatore delegato - al quale non è preclusa l'adozione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante - è decisivo ed assorbente, in questo caso, il rilievo che, rispetto alla ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003, la disposizione del decreto legislativo qui censurata è assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi. La suddetta disposizione è, infatti finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed è funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria. Poiché l'odierno rimettente non adduce profili o argomenti diversi rispetto a quelli già valutati nella richiamata precedente pronuncia di manifesta infondatezza, anche l'attuale questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. - Sui margini di discrezionalità riconosciuti in via di principio al legislatore delegato: sentenze nn. 230/2010, 199/2003 e 163/2000. - Sulla mancata preclusione, per il legislatore delegato, della possibilità di adottare norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante: ordinanze nn. 213/2005 e 419/2000. - Sulla individuazione della ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003, come rafforzamento - nel quadro di un complessivo «riassetto della materia» - della tutela del danneggiato, anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative: sentenze nn. 230/2010 e 180/2009.

    Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 287 Codice delle assicurazioni private

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 73/2012

    Questione infondata
    28 marzo 2012

    Deve essere respinta la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), per l'omessa previa verifica di una interpretazione costituzionalmente compatibile di detta norma. Infatti, il tribunale rimettente non muove dal presupposto dell'esclusività dell'azione, ma ritiene debba esercitarsi anche nei confronti del Fondo di garanzia, prospettando quindi la violazione della legge delega e il contrasto con l'art. 24 Cost., mentre la norma censurata è finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada e funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 24 cost. · Art. 287 Codice delle assicurazioni private

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 24 novembre 2007. 8 parole tolte, 17 parole aggiunte.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) tolto: e daggiunto: , d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei … le vittime della strada puo' tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello. tolto: Nel caso previsto all'articolo aggiunto: Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, tolto: lettera b aggiunto: lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Nel giudizio promosso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art287 · fonte del testo

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