Art. 28 — Attività in regime di stabilimento

L'impresa ((di assicurazione di un Paese terzo)), qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, e' preventivamente autorizzata dall'((IVASS)) con provvedimento pubblicato nel Bollettino. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita' all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo' essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 76. L'((IVASS)) determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attivita', nonche' il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale ((alla meta' degli importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c))) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, ((pari ad almeno un quarto)) dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4. Con il ((regolamento)) di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivita' ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano gia' costituito in tale Stato una sede secondaria.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 17 parole tolte, 22 parole aggiunte.

L'impresa tolto: avente sede legale in uno Stato aggiunto: di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, e' preventivamente autorizzata tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale, salva … possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 76. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso … nonche' il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale tolto: all'importo minimo della quota di garanzia aggiunto: alla meta' degli importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno tolto: alla meta' aggiunto: un quarto dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4. Con il tolto: provvedimento aggiunto: regolamento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art28 · fonte del testo

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