Codice delle assicurazioni private

Art. 15 — Estensione ad altri rami

L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l'articolo 14, comma 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa da' prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), per l'esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-ter piu' elevato di quello posseduto, l'impresa deve altresi' dimostrare di disporre di tale minimo assoluto. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresi' presentare un nuovo programma di attivita' conforme all'articolo 14-bis. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l'attivita' ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, e che intende estendere l'attivita' ai rischi dell'assicurazione vita, per ottenere l'estensione dell'autorizzazione da' prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attivita' o rischi rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata in via limitata. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima. Il provvedimento di estensione e' comunicato all'AEAP in conformita' all'articolo 14, comma 5-bis.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 44 parole tolte, 211 parole aggiunte.

L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'IVASS. Si applica l'articolo 14, comma 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa da' prova di disporre tolto: interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo previsto aggiunto: di fondi propri di base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), per l'esercizio dei nuovi ramiaggiunto: , di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di essere in regola con le disposizioni relative tolto: alle riserve tecniche, al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia aggiunto: al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia tolto: prescritta una quota di garanzia piu' elevata di quella posseduta aggiunto: prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-ter piu' elevato di quello posseduto, l'impresa deve altresi' dimostrare di disporre di tale tolto: quota minima aggiunto: minimo assoluto. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresi' presentare un nuovo programma di attivita' conforme all'articolo 14-bis. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l'attivita' ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, e che intende estendere l'attivita' ai rischi dell'assicurazione vita, per ottenere l'estensione dell'autorizzazione da' prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, … o rischi rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata in via limitata. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami tolto: e il contenuto del programma di attivita'. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesimaaggiunto: . Il provvedimento di estensione e' comunicato all'AEAP in conformita' all'articolo 14, comma 5-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art15 · fonte del testo

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