Codice delle assicurazioni private

Art. 27 — Rispetto delle norme di interesse generale

L'impresa ((di assicurazione comunitaria)) non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 3 parole aggiunte.

L'impresa aggiunto: di assicurazione comunitaria non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che siano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art27 · fonte del testo

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