Codice delle assicurazioni private

Art. 77 — Requisiti dei partecipanti

((1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.)) 65 ((1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:

  • a)i requisiti di onorabilita';
  • b)i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
  • c)i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione.)) 65 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21. ((Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri)) non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 65 Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti ((che non soddisfano i requisiti e i criteri)) ((sono)) alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS. 65
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84

65

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che le presenti modifiche "si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto".

Testo vigente dal 14 agosto 2020

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2015 al 14 agosto 2020. 23 parole tolte, 159 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il Ilaggiunto: 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, aggiunto: con regolamento adottato sentito l'IVASS, tolto: determina, con regolamento, aggiunto: in conformita' a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:

aggiunto: a) i requisiti di onorabilita' tolto: dei titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68aggiunto: ;

aggiunto: b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione puo' esercitare;

aggiunto: c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21. tolto: In mancanza dei requisiti aggiunto: Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che … della relativa assemblea. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti tolto: privi dei requisiti di onorabilita' devono essere aggiunto: che non soddisfano i requisiti e i criteri sono alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84

    Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che le presenti modifiche "si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art77 · fonte del testo

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