Art. 204 — Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione

(( L'IVASS, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:

  • a)una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro;
  • b)un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
  • c)una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a). )) L'((IVASS)) scambia con le Autorita' competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. ((1-ter)). L'((IVASS)) nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2010 al 30 giugno 2015. 13 parole tolte, 15 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'ISVAPaggiunto: L'IVASS, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, …

a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo tolto: 1-bis, punto 2 aggiunto: 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva tolto: 85/611/CEE aggiunto: 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro;

b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento tolto: comunitario aggiunto: dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);

c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a). tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS scambia con le Autorita' competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per … su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. tolto: 2-bis. L'ISVAP aggiunto: 1-ter. L'IVASS nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art204 · fonte del testo

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