Art. 13 — Autorizzazione

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L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attivita' nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per uno o piu' rami vita o danni e copre tutte le attivita' rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art13 · fonte del testo

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