Art. 52 — Particolari mutue assicuratrici

(( La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, e' qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa puo' esercitare l'attivita' assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni. )) ((La mutua assicuratrice)), ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila. ((La mutua assicuratrice)), ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la meta' dai soci. (( Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio l'impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non e' piu' soggetta alle disposizioni del presente Capo ed e' tenuta a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51-quater o ai sensi dell'articolo 13, in caso di superamento degli importi di cui all'articolo 51-ter, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati. ))

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 31 parole tolte, 59 parole aggiunte.

La tolto: societa' di mutua assicurazione aggiunto: mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civileaggiunto: , e' qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa puo' esercitare l'attivita' assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente … la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo IItolto: , quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni. La tolto: societa' di mutua assicurazione aggiunto: mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila. La tolto: societa' di mutua assicurazione aggiunto: mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita' di … 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio tolto: la mutua assicuratrice aggiunto: l'impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non e' piu' soggetta alle disposizioni del presente tolto: titolo aggiunto: Capo ed e' tenuta a richiedere l'autorizzazione tolto: di cui all'articolo 13 aggiunto: ai sensi dell'articolo 51-quater o ai sensi dell'articolo 13, in caso di superamento degli importi di cui all'articolo 51-ter, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art52 · fonte del testo

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