Art. 97 c.d.s. — Circolazione dei ciclomotori

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I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

  • a)un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonche' quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
  • b)una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicita' e di massima semplificazione. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 78 a € 311)). Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52. 19 29 43 52 64 80 89 Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 38 a € 155)). 19 29 43 52 64 80 89 Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 143 a € 570)). 80 89 Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 70 a € 285)). 80 89 Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 1.685 a € 6.741)). 80 89 Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 23 a € 92)). 19 29 43 52 64 80 89 Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 1.685 a € 6.741)). 80 89 Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprieta' secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 356 a € 1.426)). Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 80 89 L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 70 a € 285)). Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. 80 89 Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 4 56
Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214

56

Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga al 1 luglio 2004 dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. al presente articolo.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2009 al 30 luglio 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 435/1997

    Questione infondata
    23 dicembre 1997

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, numero 14, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Cons…

    Art. 3 cost. · Art. 97 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

26 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 6 agosto 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 16 giugno 2022 — 6 agosto 2022per un mese
  3. 15 gennaio 2021 — 16 giugno 2022per un anno
  4. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  5. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  6. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  8. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  9. 30 luglio 2010 — 15 gennaio 2011per 6 mesi
  10. 14 gennaio 2009 — 30 luglio 2010per un anno
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 29 novembre 2006 — 14 gennaio 2007per un mese
  13. 23 agosto 2005 — 29 novembre 2006per un anno
  14. 14 gennaio 2005 — 23 agosto 2005per 7 mesi
  15. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  16. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  17. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  18. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  19. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2001per un anno
  20. 12 gennaio 1999 — 15 gennaio 2000per un anno
  21. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  22. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  23. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  24. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  25. 13 febbraio 1993 — 30 giugno 1993per 5 mesi
  26. 18 maggio 1992 — 13 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2007 al 14 gennaio 2009. 50 parole tolte, 32 parole aggiunte.

… prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 74 a Euro 296 aggiunto: € 78 a € 311. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la … stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 36 a Euro 148 aggiunto: € 38 a € 155. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 136 a Euro 543 aggiunto: € 143 a € 570. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 67 a Euro 271 aggiunto: € 70 a € 285. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 1.605 a Euro 6.420 aggiunto: € 1.685 a € 6.741. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 22 a Euro 88 aggiunto: € 23 a € 92. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, … delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 1.605 a Euro 6.420 aggiunto: € 1.685 a € 6.741. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto l'aggiornamento … previste dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 339 a Euro 1.358 aggiunto: € 356 a € 1.426. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il … organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 67 a Euro 271 aggiunto: € 70 a € 285. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 17 dicembre 2008

    Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art97 · fonte del testo

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