Art. 253 — Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, ovvero di certificato di conformita', gia' rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:

  • a)fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993;
  • b)fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992;
  • c)fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991;
  • d)fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1 luglio 1989. 2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonche' per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art253 · fonte del testo

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