(( (Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione). 1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalita' di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta. 2. I soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a)).
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ordinanza n. 40/2008
Parametro
27 febbraio 2008
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Rionero in Vulture, Salerno, Cividale del Friuli, Santo Stefano di Camastra, Caltanissetta, Trecastagni, Napoli, Castrovillari, Torre Annunziata e Cantù.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redatt…
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 14 luglio 2006. 289 parole tolte, 157 parole aggiunte.
(tolto: Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori) 1. Il contrassegno di identificazione viene rilasciato da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dai soggetti specificati nell'articolo 248, comma 2, a persona fisica che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e che non sia interdetta, ovvero a persona giuridica, che ne faccia richiesta dimostrando quale sia la sua residenza anagrafica, o sede, in Italia, ovvero, altrimenti, che sia comunque reperibile nei modi previsti e che abbia diritto all'assegnazione di targhe di immatricolazione per cittadini italiani residenti all'estero o per stranieri non residenti anagraficamente in Italiaaggiunto: Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione). 1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalita' di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta. 2.tolto: Il codice alfanumerico del contrassegno di identificazione, insieme con le generalita' del responsabile della circolazione secondo le norme del comma 1, vengono registrati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. nel centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. ed aggiornati in relazione a trasferimenti di residenza, di sede o di abitazione, ovvero a provvedimenti di annullamento del contrassegno. 3. Nel caso in cui sia il costruttore o il suo rappresentante ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, secondo le norme dell'articolo 248 ad assegnare il contrassegno di identificazione al responsabile della circolazione, esso comunica ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., preferibilmente mediante procedura informatica, ma in ogni caso entro sette giorni non festivi dalla vendita, l'abbinamento fra codice del contrassegno e generalita' dell'intestatario. Il costruttore o il suo rappresentante ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, e' responsabile della corretta acquisizione dei dati che deve comunicare all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' del contrassegno stesso finche' questo non venga consegnato all'utenteaggiunto: I soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art251 · fonte del testo
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