Art. 97 c.d.s. — Circolazione dei ciclomotori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1992 al 13 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →

I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

  • a)un certificato di idoneita' tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione di conformita' ovvero del certificato di approvazione di cui all'art. 76;
  • b)un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo stato. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti gia' registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicita' e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalita' per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonche' le procedure per i passaggi di proprieta'. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di idoneita' tecnica, ovvero che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di idoneita' tecnica e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato e' punito con le sanzioni previste dall'art. 100, comma 12. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione e' soggetto l'intestatario del contrassegno. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall'art. 102. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 13 febbraio 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 435/1997

    Questione infondata
    23 dicembre 1997

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, numero 14, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Cons…

    Art. 3 cost. · Art. 97 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

26 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 6 agosto 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 16 giugno 2022 — 6 agosto 2022per un mese
  3. 15 gennaio 2021 — 16 giugno 2022per un anno
  4. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  5. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  6. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  8. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  9. 30 luglio 2010 — 15 gennaio 2011per 6 mesi
  10. 14 gennaio 2009 — 30 luglio 2010per un anno
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 29 novembre 2006 — 14 gennaio 2007per un mese
  13. 23 agosto 2005 — 29 novembre 2006per un anno
  14. 14 gennaio 2005 — 23 agosto 2005per 7 mesi
  15. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  16. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  17. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  18. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  19. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2001per un anno
  20. 12 gennaio 1999 — 15 gennaio 2000per un anno
  21. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  22. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  23. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  24. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  25. 13 febbraio 1993 — 30 giugno 1993per 5 mesi
  26. 18 maggio 1992 — 13 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art97 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari