Corte costituzionale

Sentenza n. 435/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, n. 14, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1996 dal

pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, nel

procedimento civile vertente tra Sgrilli Meri e il Prefetto della

Provincia di Macerata, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1997

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, in

un procedimento civile instaurato ai sensi dell'art. 22 della legge

24 novembre 1981, n. 689, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 97, numero 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285 (Nuovo codice della strada), per violazione del canone della

ragionevolezza.

In base all'art. 97 di detto codice, il ciclomotore che non

risponda alle prescrizioni di cui all'art. 52, o che sviluppi una

velocità superiore a quella prevista, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma che va da 50.000 a 200.000

lire, ed è confiscato, secondo quanto disposto dal titolo VI, capo

I, sezione II: la confisca è sanzione amministrativa accessoria,

obbligatoria, e serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria e

delle spese di trasporto e di custodia, dopo il sequestro;

l'eventuale residuo è restituito all'avente diritto. Ad avviso del

giudice a quo vi sarebbe irragionevolezza, perché non vi è

proporzionalità della sanzione in rapporto all'illecito, alla luce

di quanto chiarito da questa Corte, da ultimo nella sentenza n. 110

del 1996. Il rimettente soggiunge, in proposito, che la confisca è

misura eccessiva rispetto alla sanzione pecuniaria, principale,

tenuto conto delle situazioni di fatto prospettabili innanzi

all'autorità amministrativa competente e della possibilità che

siano ripristinate le caratteristiche originarie del mezzo.

L'irragionevolezza della norma denunciata emergerebbe, altresì, dal

raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto in casi simili

(art. 98, numero 4; art. 99, numero 5; art. 193 del codice della

strada). Considerato in diritto

1. - Il pretore di Macerata denuncia l'illegittimità

costituzionale dell'art. 97, numero 14, del codice della strada

(decreto legislativo n. 285 del 1992), invocando il principio di

ragionevolezza, perché la confisca del ciclomotore, ivi contemplata,

sarebbe misura sproporzionata rispetto alla sanzione pecuniaria

principale, visto che il trasgressore può ottenere il ripristino

delle originarie caratteristiche tecniche del mezzo.

2. - La questione non è fondata.

Non è pertinente il richiamo alle pronunce di questa Corte sulla

ragionevolezza e proporzionalità della confisca obbligatoria: le

sentenze nn. 110 del 1996 e 371 del 1994 riguardano veicoli in

possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche se

privi di carta di circolazione (che in un caso risultava scaduta, ma

era pur sempre prorogabile, e nell'altro non era stata ancora

rilasciata); non veniva dunque in rilievo l'alterazione di

caratteristiche tecniche del mezzo, ma soltanto l'assenza di validi

documenti di circolazione. Né va dimenticato come in altra recente

decisione sia stata dichiarata non fondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 93,

comma 7, del codice della strada (in una vicenda in cui era stata

disposta la confisca di un veicolo privo di carta di circolazione e

munito di una "provvisoria di tipo WW", per la quale non v'era alcuna

possibilità di regolarizzazione: sentenza n. 349 del 1997).

3. - Il pretore rimettente si duole dell'eccessiva gravità della

sanzione accessoria rispetto alla violazione riscontrata. Se il

controllo di ragionevolezza e proporzionalità è, in via generale,

ammissibile (sentenza n. 371 del 1994), va però rilevato che

l'ordinanza non offre elementi apprezzabili a sostegno del dubbio di

legittimità costituzionale: non appare infatti irragionevole la

previsione della confisca, quale sanzione amministrativa accessoria,

quando si tratti non della mera assenza di valida documentazione ai

fini della circolazione, ma del caso - certamente più grave - in cui

risultino modificate le caratteristiche tecniche del mezzo. Né

merita accoglimento la richiesta del giudice a quo di apprezzare le

diverse situazioni che in concreto potrebbero delinearsi, e di

considerare l'ipotesi che, successivamente al sequestro, il

ciclomotore venga riportato a conformità (v., in particolare, l'art.

52 del codice della strada). Per superare il lamentato "automatismo

sanzionatorio", bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca,

stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che

l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca

disparità di trattamento; ma una pronuncia additiva siffatta

finirebbe per invadere l'ambito riservato alla discrezionalità

legislativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 97, numero 14, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Macerata, sezione distaccata di

Civitanova Marche, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente e redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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