Art. 94 c.d.s. — Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

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In caso di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta'. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'intestatario entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddetto. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 3 ed e' inviata all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo in vigore dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 12/2008

    Questione inammissibile
    25 gennaio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003 la mancata osservanza delle formalità per il trasferimento della residenza dell'intestatario di un autoveicolo. Invero, stante l'incertezza espressa dal rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità, la motivazione sulla rilevanza della questione ha carattere ipotetico ed eventuale. - In merito alla manifesta inammissibilità delle questioni nelle quali la motivazione sulla rilevanza ha carattere ipotetico ed eventuale, vedi, citate, sentenza n. 440/2000 e ordinanza n. 374/2004.

    Art. 94 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 132 c.p. · Art. 133 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 401/2005

    Questione infondata
    25 ottobre 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 94, commi 3 e 4, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, nella parte in cui non prevede distinte sanzioni in relazione alle violazioni distintamente e specificamente previste nelle disposizioni precettive contenute nei precedenti commi 1 e 2, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di richiedere, nel termine di 60 giorni, la trascrizione, al Pubblico registro automobilistico, dell'avvenuto trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ed il rinnovo o l'aggiornamento della carta di circolazione al Dipartimento per i trasporti. Tanto l'individuazione delle condotte punibili che la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano, infatti, nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza: un siffatto contrasto, come del resto la prospettata disparità di trattamento, non sono ravvisabili nella specie, a motivo del consistente margine di adeguamento delle sanzioni che le disposizioni denunciate rendono possibile, perché la scelta del legislatore si è tradotta sì nella previsione di due fattispecie di illecito amministrativo che stabiliscono, ciascuna, un'unica sanzione pecuniaria da applicarsi, indifferentemente, nell'ipotesi della violazione di uno soltanto o di entrambi i precetti posti dai commi 1 e 2, ma tuttavia le sanzioni poste dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del codice della strada non sono individuate in misura fissa, ma tramite una “forbice” edittale, la cui significativa ampiezza consente di irrogarle tenendo conto delle particolarità del caso concreto, così da poterne adeguare la misura alla effettiva gravità dell'infrazione, che ben può essere apprezzata anche in riferimento al grado di inadempimento dei precetti definiti dai commi 1 e 2. - L'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, purché questa non sia esercitata in modo da confliggere manifestamente con il canone della ragionevolezza: cfr., da ultimo, sent. n. 144 del 2005. e ordd. n. 262 del 2005, n. 212 del 2004, n. 109 del 2004 e n. 234 del 2003.

    Art. 94 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/2001

    Questione infondata
    13 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui prevede, per i soli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del novellato art. 94 del codice della strada, la possibilità di procedere, entro novanta giorni, alle necessarie regolarizzazioni senza l'applicazione di sanzioni. Infatti la scelta di introdurre un trattamento di favore rispetto ad un regime sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del legislatore, e non è censurabile se non quando sia esercitata in modo palesemente irragionevole. - Sulla discrezionalità per il legislatore di disporre eccezioni al regime sanzionatorio, si vedano le ordinanze n. 316 e n. 10/1999; e le sentenze n. 431/1997 e n. 272/1994. M.R.

    Art. 94 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  12. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  13. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  14. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  15. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  16. 30 maggio 2001 — 14 gennaio 2003per un anno
  17. 1 gennaio 1998 — 30 maggio 2001per 3 anni
  18. 12 gennaio 1997 — 1 gennaio 1998per 12 mesi
  19. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  20. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  21. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  22. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

    Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art94 · fonte del testo

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