Art. 94 c.d.s. — Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
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In caso di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta'. Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'interessato, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddetto. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 235.000 a L. 940.000)). 19 Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 117.500 a L. 470.000)). 19 La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed e' inviata all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1997 al 1 gennaio 1998
